COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S. Freccia Azzurra 1945 Camp. Allievi Prov. Gir. E Gara del 16-10-2011 tra Freccia Azzurra / Olmese Cornaredo C.U.n. 14 della delegazione di Milano datato 20-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S. Freccia Azzurra 1945 Camp. Allievi Prov. Gir. E Gara del 16-10-2011 tra Freccia Azzurra / Olmese Cornaredo C.U.n. 14 della delegazione di Milano datato 20-10-2011 La società Freccia Azzurra ha proposto reclamo avverso la decisione3 del G.S. che ha squalificato il calciatore Claus Alessandro per 4 Gare, perchè espulso per doppia ammonizione si avvicinava all'arbitro protestando animatamente ed insultandolo gravemente, minacciandolo di passare a vie di fatto. L'intervento del capitano della squadra determina l'uscita dal terreno di gioco. L reclamante contesta i fatti accaduti rilevando che non corrispondono alla realtà e aggiungendo che il Claus si è allontanato autonomamente dal campo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento del calciatore sanzionato appare meritevole della sanzione inflittagli la quale deve ritenersi congrua e pertanto confermata. Tanto premesso e ritento RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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