COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CONFORTI EMANUELE E DELL’A.S.D. TRODICA CALCIO.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CONFORTI EMANUELE E DELL’A.S.D. TRODICA CALCIO.
ORDINANZA
“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 25 agosto 2011, mediante il quale veniva richiesto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- il calciatore Conforti Emanuele, a suo tempo tesserato per l’A.S.D. Trodica Calcio, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto Federale per avere dato corso all’azione penale nei confronti di Tonelli Massimo, nonostante il diniego dell’autorizzazione a procedere da parte della FIGC;
- l’A.S.D. Trodica Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato;
- rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinate:
Conforti Emanuele: pena base squalifica per mesi sei ed ammenda di € 500,00, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi tre ed € 250,00;
A.S.D. Trodica Calcio: pena base ammenda di € 500,00, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, ad € 350,00;
- considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
- visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
- visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
- considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
CONFORTI EMANUELE: squalifica per mesi tre ed ammenda di € 250,00;
A.S.D. TRODICA CALCIO: ammenda di € 350,00.
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