COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE URANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALAIGIA ALBERTO SEGUITO GARA COMUNANZA/MONTE URANO CALCIO DEL 15.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE URANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALAIGIA ALBERTO SEGUITO GARA COMUNANZA/MONTE URANO CALCIO DEL 15.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MALAIGIA ALBERTO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’AS.D. Monte Urano Calcio, chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto le espressioni offensive nell’occasione da questi proferite non sarebbero state rivolte all’arbitro, ma ai suoi compagni di squadra, colpevoli di avere concesso agli avversari la segnatura di una rete ed il contatto con il direttore di gara sarebbe stato leggerissimo e conseguente al suo incedere. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Malaigia per proteste offensive nei suoi confronti e per essersi, lo stesso, avvicinato ponendo il suo petto contro il suo, dandole altresì una leggera spinta. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Malaigia si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, posta in essere in un unico contesto e priva di ulteriori contenuti; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Monte Urano Calcio e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Malaigia Alberto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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