COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9 NOVEMBRE 2011 APPLICATA ALL’ALLENATORE CARINELLI ENRICO SEGUITO GARA AVIS RIPATRANSONE/MONTELUPONESE DEL 19.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 56 del 21.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9 NOVEMBRE 2011 APPLICATA ALL’ALLENATORE CARINELLI ENRICO SEGUITO GARA AVIS RIPATRANSONE/MONTELUPONESE DEL 19.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 56 del 21.10.2011) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 9 novembre 2011 del proprio allenatore CARINELLI ENRICO, inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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