COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL MONTECO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL MONTECO/ARIES TRODICA DEL 1.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 5.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL MONTECO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL MONTECO/ARIES TRODICA DEL 1.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 5.10.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S. REAL MONTECO la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro ed omissivo dei propri dirigenti. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Real Monteco deducendo che: - i propri sostenitori si resero responsabili di espressioni colorite ed, in parte, ingiuriose nei confronti dell’arbitro, ma non per tutto l’arco della gara; - la finestra dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara può essere aperta solo dall’interno e non consente né la vista né, tantomeno, il contatto con l’esterno; - al termine della gara i primi ad entrare nello spazio antistante gli spogliatoi furono le Forze dell’Ordine presenti. In via istruttoria, la reclamante chiedeva un confronto con il direttore di gara ed ammettersi prova testimoniale sui fatti in esame, indicando all’uopo, tra gli altri, i Carabinieri presenti. Concludeva la Società chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. Sentito chiarimenti l’arbitro ha riferito che, dal decimo minuto del primo tempo, dopo avere concesso un calcio di rigore alla squadra ospitata, i sostenitori della reclamante lo insultarono e minacciarono ininterrottamente fino alla fine della gara. Nell’intervallo, alcuni di loro lo insultarono aprendo e chiudendo più volte e battendo, da fuori, una piccola finestra dello spogliatoio a lui riservato. All’inizio del secondo tempo, alcuni sostenitori gli lanciarono degli sputi, uno dei quali lo attinse ad un calzettone. Dopo alcuni minuti dal termine dell’incontro, alcuni estranei entrarono nello spazio antistante gli spogliatoi e lo insultarono; uno di questi colpì anche la porta degli spogliatoi. Infine, allorché si apprestava a lasciare l’impianto sportivo, scortato dalle Forze dell’Ordine presenti, venne raggiunto da un sostenitore locale che, apertagli la portiera dell’autovettura, lo insultò. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante, come pure non può darsi luogo al richiesto contraddittorio con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri dirigenti e sostenitori; • richiamati, quanto ai dirigenti, i doveri in materia di assistenza agli ufficiali di gara loro spettanti a norma dell’art. 65 delle NOIF, e violati nel caso di specie; • ritenuto, quanto ai sostenitori, che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi o, addirittura, violenti; • rilevato, tuttavia, che nel caso di specie la valutazione dell’arbitro, con particolare riferimento agli sputi subiti, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 64 delle NOIF, fa propendere per un giudizio di particolare tenuità, non avendo l’ufficiale di gara adottato i provvedimenti impostigli dalla richiamata normativa in caso di sua diversa e più grave valutazione dei fatti medesimi; • ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S. Real Monteco e, per l’effetto, riduce ad € 700,00 (settecento/00) la sanzione dell’ammenda inflitta alla società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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