COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 72. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. NICOLA SIMEONE (ALL’EPOCA, DIRIGENTE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELPOTO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO PERNA PETRONE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI BENEVENTO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 40, COMMI 1, 2 E 3, LETTERA F DEL REGOLAMENTO A.I.A.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELPOTO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 72. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. NICOLA SIMEONE (ALL’EPOCA, DIRIGENTE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELPOTO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO PERNA PETRONE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI BENEVENTO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 40, COMMI 1, 2 E 3, LETTERA F DEL REGOLAMENTO A.I.A.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELPOTO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 ottobre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 4 maggio 2011, protocollo 8311/822, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 24 ottobre 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza; il sig. Gerardo Perna Petrone, assistito dal suo avvocato di fiducia, associato A.I.A.; in nome e per conto dell’A.S.D. Castelpoto, il sig. Nicola Simeone, dirigente e calciatore, ed il sig. Izzo Antonio Rocco, quest’ultimo con delega di rappresentanza del sig. Giglio Elia, presidente della società medesima. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, l’arbitro, sig. Gerardo Perna Petrone, ha confermato integralmente quanto dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione, in ordine alla tardiva segnalazione, agli Organi competenti, di essere stato contattato dagli amici del Nicola Simeone, che aveva chiesto al direttore di gara di alterare il suo referto; il sig. Nicola Simeone, dal canto suo, ha anch’egli confermato integralmente quanto dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione, ovvero di non aver mai contattato l’arbitro; infine, il sig. Izzo Antonio Rocco, delegato della società A.S.D. Castelpoto, ha eccepito che il presidente, sig. Elia Giglio, ebbe, all’epoca, a fare una lettera di proteste per presunti torti arbitrali subiti dalla propria società durante la gara in esame ed, inoltre, che la società sia da giudicare completamente estranea ad eventuali e presunte iniziative del sig. Nicola Simeone nei riguardi dell’arbitro, sig. Gerardo Perna Petrone. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ritenendo provata la loro colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del sig. Gerardo Perna Petrone, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico del sig. Nicola Simeone, la sanzione della squalifica per mesi sei; a carico delle società Castelpoto, l’ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, osserva: il deferimento è fondato e, per l'effetto, vanno sanzionati i deferiti, in ragione della considerazione che appaiono da condividere, nei loro aspetti principali, le argomentazioni della Procura Federale. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l’attività d'indagine sia stata condotta, “ab origine”, con assoluto riscontro probatorio, che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, non solo all'incolpazione, ma anche all’irrogazione delle corrispondenti sanzioni a carico dei deferiti. Invero, la vicenda ruota attorno alla gara del 18.12.2010, Castelpoto / Aspol Apollosa del Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Benevento. In occasione della suddetta gara, il calciatore Simeone Nicola veniva espulso; successivamente, lo stesso avvicinava l'arbitro, sig. Perna Petrone Gerardo, al fine di "addomesticare" il referto di gara, in relazione alla condotta tenuta in campo dal Simeone, per la quale egli era stato espulso. Lo stesso calciatore Simeone Nicola ha confermato (sia pure con ricostruzione del tutto fantasiosa) il tentativo – consumato – di avvicinare l’arbitro e di influenzare le sue decisioni: pertanto, non v’è dubbio sulla responsabilità di quest' ultimo, come non vi è dubbio sulla responsabilità oggettiva della società Castelpoto. Un approfondimento merita, invece, la posizione del direttore di gara, sig. Gerardo Perna Petrone, il quale, sia pure consapevole dei suoi doveri (primo fra tutti, quello di denunciare tempestivamente ogni tentativo di condizionare gli esiti disciplinari della gara, tout court), solo successivamente si decideva a denunciare il tentativo di pressione ricevuto dal sig. Simeone Nicola, a mezzo di terze persone. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene di sanzionare con mesi quattro di inibizione il Sig. Simeone Nicola, per la violazione ex art. 1, comma 1, C.G.S. Naturale corollario della sanzione del deferito è la pena accessoria per la società, per la fattispecie di responsabilità oggettiva. Per tale motivazione, ritiene il Collegio di porre a carico della società Castelpoto la sanzione dell'ammenda di euro 200,00, che appare equamente commisurata, sotto il profilo di un’equilibrata valutazione. Il Collegio, altresì, commina all’arbitro, sig. Perna Petrone Gerardo, la sanzione dell’inibizione per mesi uno, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lettera f), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Nicola Simeone, all’epoca dei fatti calciatore e dirigente della società A.S.D. Castelpoto, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; a carico del Sig. Gerardo Perna Petrone, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Benevento, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico della società A.S.D. Castelpoto, l'ammenda di euro 200,00.
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