COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 20 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI MEDICI GIULIANO GIUSEPPE, MEDICI MARCELLO, AGABBIO ANGELO, ANFOSSI GIUSEPPE, MULTINEDDU GIOVANNI E PORCHERI PIER PAOLO La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Giuliano Giuseppe Medici; 2) il signor Marcello Medici; 3) il signor Angelo Agabbio; 4) il signor Giuseppe Anfossi; 5) il signor Giovanni Multineddu; 6) il signor Pier Paolo Porcheri;

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 20 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI MEDICI GIULIANO GIUSEPPE, MEDICI MARCELLO, AGABBIO ANGELO, ANFOSSI GIUSEPPE, MULTINEDDU GIOVANNI E PORCHERI PIER PAOLO La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Giuliano Giuseppe Medici; 2) il signor Marcello Medici; 3) il signor Angelo Agabbio; 4) il signor Giuseppe Anfossi; 5) il signor Giovanni Multineddu; 6) il signor Pier Paolo Porcheri; per rispondere: il primo : della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F., avendo ricoperto, dal 9 agosto 2007 al 10 giugno 2008, la carica sociale di Amministratore Unico della Società U.S. Tempio s.r.l., svolgendo in tale veste le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale della società stessa in quanto amministratore unico in carica al momento dello scioglimento e della messa in liquidazione; il secondo: della violazione dell’ art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F., essendo stato proprietario del 51 % delle quote sociali della società U.S. Tempio s.r.l. dal 28 giugno 2007 al 10 giugno 2008 e membro dell’organo direttivo della stessa nella stagione 2007/2008, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; il terzo: della violazione dell’ art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F., essendo stato proprietario del 49 % delle quote sociali della società U.S. Tempio s.r.l. dal 28 giugno 2007 al 10 giugno 2008 e membro dell’organo direttivo della stessa nella stagione 2007/2008, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; il quarto: della violazione dell’ art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F., avendo ricoperto la carica di Vicepresidente della società U.S. Tempio s.r.l. dal 21 giugno al 10 ottobre 2006 e quella di membro dell’organo direttivo della stessa con delega di rappresentanza nella stagione 2006/2007, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; il quinto: della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F., avendo ricoperto la carica sociale di Amministratore Unico della Società U.S. Tempio s.r.l. dal 19 ottobre 2006 al 9 marzo 2007 e quella di membro dell’organo direttivo della stessa società con delega di rappresentanza nella stagione 2006/2007 dal 19 ottobre 2006, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; il 6°: della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F., avendo ricoperto, dal 9 marzo al 9 agosto 2007, la carica sociale di Amministratore Unico della Società U.S. Tempio s.r.l., svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società. Il deferimento dei predetti soggetti da parte della Procura Federale prende le mosse dal fallimento della Società U.S. Tempio, dichiarato dal Tribunale di Tempio Pausania con sentenza del 10 giugno 2008 e dalla conseguente delibera di revoca dell’affiliazione alla F.I.G.C. della Società stessa, pubblicata nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 52/A in data 2 settembre 2008, in osservanza della normativa di cui all’art. 21 delle N.O.I.F., secondo cui non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società di cui sia stata revocata l’affiliazione e possono inoltre essere colpiti dalla preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. A seguito della contestazione degli addebiti, il sig. Anfossi ha presentato deduzioni a difesa e il sig. Medici Giuliano Giuseppe ha chiesto di essere sentito. L’Anfossi, nella sua memoria difensiva, ha dichiarato di avere ricoperto la carica di vicepresidente solo formalmente, in quanto il suo impegno fu indirizzato unicamente verso le squadre giovanili, in particolare quella juniores, spendendo somme di denaro di tasca propria per permettere alla stessa di giocare le partite del torneo; ed ha escluso recisamente di avere posto in essere azioni e/o omissioni tali da danneggiare la Società U.S. Tempio. In sede di giudizio, svoltosi alla presenza di Medici Giuliano Giuseppe e in assenza degli altri soggetti deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’inibizione di: - Medici Giuliano Giuseppe per anni cinque; - Medici Marcello ed Agabbio Angelo per anni quattro; - Anfossi Giuseppe per anni uno; - Multineddu Giovanni per anni due e mesi sei; - Porcheri Pier Paolo per anni quattro. Il signor Medici Giuliano Giuseppe ha escluso ogni responsabilità per il fallimento della Società, attribuendone la causa ai mancati versamenti dei promessi contributi da parte della Regione, del Comune e degli sponsor privati. La Commissione rileva in via preliminare e pregiudiziale l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti di tutti i deferiti per mancata osservanza del termine di cui all’art. 32 c.11° C.G.S., che, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevedeva che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva dovessero concludersi prima dell’inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, e nel testo attuale prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso, sempre salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale. Premesso che la data in cui sono stati denunciati i fatti deve essere considerata quella in cui è stata comunicata alla F.I.G.C. la sentenza dichiarativa del fallimento della Società U.S. Tempio (cfr. delibera n. 2 Corte di Giustizia Federale – II Sezione, in Comunicato Ufficiale n. 27/CGF stagione sportiva 2010/11), ritenuto che tale comunicazione è sicuramente anteriore al 2 settembre 2008, data di revoca dell’affiliazione della Società stessa alla F.I.G.C., le indagini avrebbero dovuto concludersi, secondo entrambe le versioni del comma 11 dell’art. 32 C.G.S., e tenuto conto del fatto che non risulta essere stata concessa alcuna proroga da parte della Corte di giustizia federale, entro il 30 giugno 2009. Invece a tale data le indagini non erano ancora iniziate; si evince infatti dagli atti del procedimento che soltanto in data 24 luglio 2009 il Procuratore Federale delegava due Sostituti allo svolgimento dei dovuti accertamenti e che il deferimento veniva disposto solo in data 9 marzo 2011. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti di Medici Giuliano Giuseppe, Medici Marcello, Agabbio Angelo, Anfossi Giuseppe, Multineddu Giovanni e Porcheri Pier Paolo.
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