F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 27 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 11 Novembre 2011 3. RICORSO SIG. VAGO VALTER, ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO MA SVOLGENTE ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE ALL’INTERNO DELLA PRO PATRIA GALLARATESE GB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, COMMA 3 E 6, COMMA 5 STATUTO DELLA FIGC, 58, COMMA 2 NOIF, 22, COMMA 2 LETT. E), REGOLAMENTO DELLA L.I.C.P. E ART. 28 REGOLAMENTO S.G.S. – NOTA N. 7066/1136OF09-10/AM/MA DEL 29.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 27 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 11 Novembre 2011 3. RICORSO SIG. VAGO VALTER, ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO MA SVOLGENTE ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE ALL’INTERNO DELLA PRO PATRIA GALLARATESE GB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, COMMA 3 E 6, COMMA 5 STATUTO DELLA FIGC, 58, COMMA 2 NOIF, 22, COMMA 2 LETT. E), REGOLAMENTO DELLA L.I.C.P. E ART. 28 REGOLAMENTO S.G.S. – NOTA N. 7066/1136OF09-10/AM/MA DEL 29.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011, ha inflitto al signor Valter Vago la sanzione di anni 2 di inibizione. La sanzione è stata inflitta perché il signor Vago, unitamente ad altri quattro soggetti, tutti estranei alla compagine calcistica e mai per essa tesserati, hanno gestito fino al 16.7.2008 – momento della cessione a terzi delle quote della Società Pro Patria, successivamente poi anche dichiarata fallita – contro il dettato normativo federale, i ricavi inerenti alla cessione dei calciatori, alle sponsorizzazioni e a quanto altro derivante dal settore giovanile, nonché, in generale, le decisioni in merito all’operatività, sia economica che tecnica, della amministrazione societaria relativa alle varie squadre giovanili che militavano nei campionati F.I.G.C.. Di talché, il signor Vago, rappresentato e difeso dall’avv. Gianandrea Pilla, ha impugnato la decisione, deducendo che: fino al 30.6.2007 la precedente versione dell’art. 1, comma 5, C.G.S., non aveva alcun effetto su soggetti non tesserati e, pertanto, non assoggettabili alla normativa federale e statutaria,sicché il comportamento dell’interessato all’epoca non sarebbe stato sanzionabile; la Commissione Disciplinare Nazionale avrebbe contestato il fatto che il ricorrente, unitamente ad altri quattro soggetti, abbia stipulato tre diversi contratti, in data 11.7.2005, 1.2.2006 e 22.5.2006, con la Pro Patria Gallaratese, con i quali la società calcistica avrebbe di fatto ceduto ai predetti, organizzati in società di fatto, la gestione di tutto il settore calcistico della Pro Patria, per cui il 22.5.2006 dovrebbe essere considerato come l’ultimo atto diretto a realizzare la supposta infrazione, con conseguente prescrizione della stessa ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), C.G.S.. Il signor Vago, in conclusione, ha chiesto, in modo articolato, che sia riformata la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Le eccezioni di inapplicabilità della normativa federale e statutaria alla fattispecie e di intervenuta prescrizione sono infondate. Per entrambe le questioni, le argomentazioni del ricorrente partono da un assunto non condivisibile, vale a dire che i fatti ascritti si siano conclusi con la stipulazione del contratto del 22.5.2006 e che, quindi, in tale data sia individuabile il dies ad quem delle condotte contestate. Diversamente - come si evince dall’atto di citazione del 27.2.2009, con cui cinque soggetti, tra cui il ricorrente, hanno convenuto in giudizio la Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. per ottenerne la condanna al pagamento di € 200.000,00 previo accertamento e declaratoria della risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti il 22.5.2006 - la Corte pone in rilievo che la gestione del Settore Giovanile della Società Pro Patria è durata sino al 15.7.2008, in quanto nell’atto di citazione è evidenziato che fin dal 16.7.2008, data di cessione delle quote da parte della Stardust Holding S.r.l., il Settore Giovanile è stato oggettivamente messo nell’impossibilità di svolgere funzioni di gestione come previsti nel contratto ed è stato del tutto estromesso, anche fisicamente, dai luoghi in cui svolgeva la propria attività. Pertanto, è alla data del 15.7.2008 che occorre fare riferimento per valutare le censure e le eccezioni dedotte. L’art. 1, comma 5, C.G.S., entrato in vigore il 1.7.2007 e, quindi, vigente al momento della predetta data del 15.7.2008, obbliga all’osservanza delle norme contenute nel codice e delle norme statutarie e federali anche i soci o i non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. D’altra parte, già con decisione n. 1/CF del 4.8.2006, questa Corte di Giustizia aveva chiarito che forme di cointeressenza da parte dell’incolpato nei confronti della società calcistica sono comunque idonee a radicarne l’assoggettamento alla Giustizia Sportiva. Allo stesso modo, l’individuazione del dies ad quem della condotta contestata al 15.7.2008 determina l’infondatezza e la conseguente reiezione dell’eccezione di prescrizione, atteso che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), C.G.S., le infrazioni de quibus si prescrivono al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle. Nel merito, sulla base della documentazione acquisita, non può sussistere dubbio sul fatto che il ricorrente, unitamente ad altri quattro soggetti, ha continuativamente, dall’11.7.2005 al 15.7.2008, costituito una società di fatto per la gestione in toto del settore giovanile della Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. alla quale erano estranei e mai per essa tesserati. Nondimeno, la Corte rileva che la sanzione di anni 2 di inibizione inflitta al ricorrente si rivela incongrua e sproporzionata in quanto, a differenza di altro soggetto, signor Roberto Corda, anch’egli sottoscrittore degli accordi e sanzionato in eguale misura, il signor Vago non aveva alcun potere di firma sul c/c bancario intestato al settore giovanile della Pro Patria e ciò costituisce un evidente elemento sintomatico per inferirne una minore intensità della gravità della condotta contestata. La circostanza che il signor Vago non avesse alcun potere di firma è confermata dalle dichiarazioni rese in data 22.6.2010 dal signor Alberto Armiraglio, Presidente della Pro Patria all’epoca dei fatti, il quale tra l’altro ha riferito che “… è stato aperto un conto corrente presso la Banca Popolare di Bergamo appositamente per la gestione del settore giovanile. Sul conto potevamo operare solo io ed il sig. Corda Roberto, in realtà ho firmato solo un paio di assegni, che mi ricordi, mentre, per il resto, ha sempre operato il signor Corda …”. La Corte, pertanto, ritiene di ridurre la durata della sanzione dell’inibizione inflitta al ricorrente e ridetermina la stessa in 1 anno e 6 mesi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vago Valter riduce la sanzione inflitta ad anni 1 e mesi 6 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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