F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 27 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 11 Novembre 2011 4. RICORSO CALCIATORE BONVISSUTO ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CARRARESE/FROSINONE DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 27 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 11 Novembre 2011
4. RICORSO CALCIATORE BONVISSUTO ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CARRARESE/FROSINONE DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Antonino Bonvissuto . Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Carrarese/Frosinone del 9.10.2011, il Bonvissuto colpiva con una gomitata al volto un avversario, mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo, procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso. Avverso tale provvedimento calciatore Antonino Bonvissuto ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.10.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.10.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dal calciatore Bonvissuto Antonino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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