• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 11 Novembre 2011
1) RICORSO A.S.D. OLIMPIADI AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. DI LIDDO DONATO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AI PUNTI A3, A4, A5, A6 E A7 DEL COM. UFF. N. 798 DEL 18.6.2010 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 9002/736PF/10-11/LG/AM/PP DEL 25.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 22.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 11 Novembre 2011
1) RICORSO A.S.D. OLIMPIADI AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. DI LIDDO DONATO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AI PUNTI A3, A4, A5, A6 E A7 DEL COM. UFF. N. 798 DEL 18.6.2010 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 9002/736PF/10-11/LG/AM/PP DEL 25.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 22.9.2011)
Il signor Di Liddo Donato, Presidente della A.S.D. Olimpiadi, militante nella Serie B della Divisione Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte, in proprio e nell’interesse del sodalizio summentovato, la decisione con cui la C.D.N. (Com. Uff. n. 18/CDN del 22.9.2011) a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, lo ha ritenuto responsabile di aver violato le disposizioni portate dal Com. Uff. n. 798 del 18.6.2010 della L.N.D., per aver omesso di versare entro il termine previsto (ore 18 del 12.7.2010) gli oneri – tassa associativa, diritti di iscrizione, assicurazione dei tesserati, acconto spese di gestione e deposito di fideiussione bancaria – a carico della società, infliggendo ad esso ricorrente la sanzione dell’inibizione per mesi due ed alla A.S.D. Olimpiadi, responsabile diretta, l’ammenda di € 2.500,00. Assume, con adeguato corredo documentale, di aver provveduto con tempestività ed esattamente in data 12.7.2010, ad inviare, attraverso bonifico bancario, alla competente Divisione, la somma di € 5.000,00 che, sebbene non sufficiente ad estinguere l’intero importo dovuto, bastava per coprire buona parte di esso, precisando di aver ritardato l’intero saldo, effettuato il 19.7.2010, a causa di un disguido. Chiede pertanto una congrua riduzione delle sanzioni. Va anzitutto premesso che il gravame, per la parte afferente alla posizione processuale della società, non può trovare ingresso in quanto il relativo atto introduttivo risulta sottoscritto dal Di Liddo che, essendo al momento inibito, era privo di titolo per rappresentare il sodalizio. A conclusioni diverse si perviene, passando all’esame del merito, nel valutare il tasso di responsabilità disciplinare del predetto tesserato. La incontestabile documentazione bancaria in atti prova che in prima istanza non si tenne alcun conto della somma, ancorché inadeguata, versata nei termini, tanto che non venne computata nella determinazione della sanzione pecuniaria. Ovviamente, per le ragioni dianzi esposte, nessun intervento è possibile su quest’ultima, ma la circostanza, ignorata dal primo giudice, ha un suo peso attenuativo anche sulla quantificazione della responsabilità personale, per cui si reputa giusto ridurre la sanzione dell’inibizione già inflitta al Di Liddo alla durata di mesi uno. Per questi motivi la C.G.F.: - dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Olimpiadi di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00; - e, in accoglimento, per quanto di ragione, del reclamo proposto dal Sig. Di Liddo Donato, riduce a mesi 1 la sanzione dell’inibizione inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO A.S.D. OLIMPIADI AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. DI LIDDO DONATO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AI PUNTI A3, A4, A5, A6 E A7 DEL COM. UFF. N. 798 DEL 18.6.2010 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 9002/736PF/10-11/LG/AM/PP DEL 25.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 22.9.2011)"