F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 11 Novembre 2011 2) RICORSO A.S.D. WOMEN CIVITAVECCHIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE VITTORI NICOLETTA SEGUITO GARA ORLANDIA 97/WOMEN CIVITAVECCHIA F.C. DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28 del 19.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 11 Novembre 2011
2) RICORSO A.S.D. WOMEN CIVITAVECCHIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE VITTORI NICOLETTA SEGUITO GARA ORLANDIA 97/WOMEN CIVITAVECCHIA F.C. DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28 del 19.10.2011)
Sul ricorso presentato dalla ASD Women Civitavecchia FC, in persona del Presidente p.t. Ester Paola Vagnoni contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, pubblicata nel Com. Uff. n. 28 del 19.10.2011, Divisione Femminile. La ASD Women Civitavercchia FC ha presentato il ricorso in epigrafe indicato per avere il Giudice Sportivo squalificato per 2 giornate di gara la calciatrice Nicoletta Vittori, a seguito della sua espulsione avvenuta durante la gara Orlandia/ASD Women Civitavecchia FC del 16.10.2011. Sostiene la società ricorrente che la decisione del Giudice Sportivo è frutto di un errore di persona nell’individuazione della giocatrice espulsa durante la redetta gara (Giulia De Luca, invece della sanzionata Nicoletta Vittori) come si evince dal documento “Scambi” sottoscritto dal Direttore di gara, allegato agli atti. La società chiede in via principale che la decisione impugnata venga annullata, o, in via subordinata, che il provvedimento sanzionatorio sia adottato nei confronti della calciatrice effettivamente espulsa Giulia De Luca. Il reclamo è fondato. Dall’esame della documentazione allegata, e segnatamente del referto arbitrale, appare evidente che la giocatrice Nicoletta Vittori (n. 4), sostituita al 45’ del secondo tempo, non avrebbe potuto essere la stessa giocatrice della ASD Women Civitavecchia FC che viene espulsa al successivo 47’. La circostanza della variazione della formazione con la sostituzione della calciatrice contrassegnata con il n. 4 è ribadita anche dal documento“Scambi” sottoscritto dal Direttore di gara, nel quale la calciatrice espulsa viene identificata con Giulia De Luca (n. 3). Ne deriva che la sanzione disciplinare non avrebbe potuto essere comminata alla calciatrice Nicoletta Vittori. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Women Civitavecchia di Civitavecchia (Roma) e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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