F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 11 Novembre 2011 3) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DONATI MARCO SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALE TERNANA/SAN MARINO DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 11 Novembre 2011
3) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DONATI MARCO SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALE TERNANA/SAN MARINO DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Marco Donati. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro del Campionato Allievi Nazionale Ternana/San Marino del 16.10.2011, il Donati, espulso per doppia ammonizione, si avvicinava minacciosamente all’Arbitro e lo insultava. Dopo essere stato allontanato da un compagno di squadra, per tre volte si avvicinava all’Arbitro. Quindi, uscendo dal terreno di giuoco, insultava ripetutamente e minacciava il Direttore di gara. A causa di tale comportamento veniva ritardata la ripresa del giuoco, anche in considerazione del fatto che il calciatore non voleva uscire dal terreno di giuoco e sostava davanti agli spogliatoi. Avverso tale provvedimento la società Ternana Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.10.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.10.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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