• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 11 Novembre 2011
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI CIACCIA MARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A E CIACCIA DAVIDE, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELL’A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. E L’A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3342/121PF10-11/SP/PP DEL 30.11.2010 – DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 11 Novembre 2011
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI CIACCIA MARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A E CIACCIA DAVIDE, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELL’A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. E L’A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3342/121PF10-11/SP/PP DEL 30.11.2010 – DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale effettuato con atto del 30.11.2011, ha prosciolto i dirigenti e legali rappresentanti della società AS Atletico Roma FC, sigg.ri Mario e Davide Ciaccia (rispettivamente Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato), reputando non sussistenti le violazioni ad entrambi ascritte dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2), del sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, la licenza d’uso o di esercizio dell’impianto, prosciogliendo anche la società medesima, a sua volta deferita ex art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. Avverso tale decisione di proscioglimento ha interposto tempestivo gravame la Procura Federale, ribadendo come la condotta posta in essere dai soggetti deferiti integrasse la violazione delle norme poste a fondamento del deferimento. Resistono i soggetti deferiti, che hanno depositato memoria difensiva. All’odierna udienza, presenti il legale dei deferiti ed il rappresentante della Procura Federale il proposto reclamo viene assunto in decisione. Reputa questa Corte che il gravame interposto dalla Procura sia fondato e vada accolto. Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, infatti, nella condotta complessivamente tenuta dai legali rappresentanti della società deferita non possono ravvisarsi gli estremi della buona fede, non risultando affatto che gli stessi abbiano effettivamente e tempestivamente posto in essere tutte quelle attività volte ad ottenere il rilascio della licenza d’uso o di esercizio dell’impianto sportivo entro il termine previsto dalle disposizioni regolamentari impartite dalla Federazione. La colpevole inerzia dei soggetti deferiti, i quali, a tutto voler concedere, solo in data 24.6.2010 -ma molto più probabilmente solo in data 1.7.2010, non risultando il fax contenente l’istanza del 24.6.2010 inviato al numero dell’Ufficio effettivamente competente per il rilascio della licenza richiesta - si sono attivati per ottenere la necessaria autorizzazione del Comune di Roma - pur essendo al corrente fin dal 25.5.2010 che la scadenza del termine per la presentazione della medesima era stata fissata al 30.6.2010 - non può infatti non essere considerato la causa unica e determinante del ritardo con il quale la licenza d’uso o d’esercizio fu loro rilasciata dal Comune di Roma , conseguentemente, prodotta ai competenti Uffici federali. D’altro canto, risulta per tabulas che la licenza d’uso dell’impianto sportivo sia stata rilasciata alla società deferita dal Comune di Roma in esito ad un’istanza dalla stessa società presentata solo in data 1.7.2010, mancando del tutto agli atti la prova che le precedenti istanze fossero state effettivamente e correttamente inoltrate agli uffici comunali competenti. In tale ottica, nessuna efficacia sanante può essere attribuita, contrariamente a quanto ritenuto nella gravata decisione della C.N.D., alla comunicazione con la quale la società deferita ha informato gli Uffici federali di aver tempestivamente richiesto il rilascio della prescritta licenza e di essere in attesa della conclusione dell’iter burocratico per il rilascio della stessa, trattandosi di dichiarazione unilaterale che non trova alcun riscontro oggettivo nella documentazione versata in atti. Dall’accoglimento dell’interposto gravame discende, in totale riforma dell’impugnata decisione, l’affermazione della responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro rispettivamente ascritte, con conseguente irrogazione ai medesimi delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che appaino a questa Corte correttamente individuate e congruamente commisurate alla natura ed alla gravità delle violazioni regolamentari accertate. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:
- ai sigg.ri Ciaccia Mario e Ciaccia Davide l’ammenda di € 5.000,00 ciascuno;
- alla società A.S. Atletico Roma F.C S.r.l. l’ammenda di € 10.000,00.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 11 Novembre 2011
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI CIACCIA MARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A E CIACCIA DAVIDE, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELL’A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. E L’A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3342/121PF10-11/SP/PP DEL 30.11.2010 – DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)"