F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 11 Novembre 2011 4. RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALER APPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3357/122PF10- 11/SP/MG DELL’1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 11 Novembre 2011 4. RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALER APPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3357/122PF10- 11/SP/MG DELL’1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011) Il Procuratore Federale, con provvedimento del 1° dicembre 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: - il signor Andrea Toccafondi, Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Calcio Prato S.p.A. e quest’ultima per rispondere il primo della violazione di cui all'art. dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III° (Criteri sportivi ed Organizzativi), di cui al Com. Uff. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata al rilascio della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III° (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell’organigramma della società; la seconda per la violazione di cui all’art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione al comportamento del legale rappresentante. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il signor Andrea Toccafondi, in proprio, e l’Associazione Calcio Prato S.p.A. facevano pervenire una memoria scritta con la quale evidenziavano che l’A.C. Prato S.p.A. aveva inviato, in uno con la domanda di rilascio di licenza nazionale per l’ammissione al Campionato 2010/2011, tempestivamente presentata, visura camerale aggiornata delle cariche di tutti gli organi societari. La Commissione Disciplinare Nazionale, con Com. Uff. n. 60/CDN, pubblicato il 24 febbraio 2011, ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti, irrogava al signor Toccafondi Andrea l'ammenda di € 5.000,00 ed alla società A.C. Prato S.p.A. l'ammenda di € 10.000,00. Avverso tale decisione la società A.C. Prato S.p.A. ha proposto rituale ricorso contestando la sussistenza dell'addebito, eccependo di avere ottemperato tempestivamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in data 25 giugno 2010, in tempo utile rispetto al termine finale del 30 successivo, allegando la visura Camerale concernente l'organigramma della società e copia del Com. Uff. n. 40/A, pubblicato il 16 luglio 2010, con il quale il Consiglio Federale, accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II° del Com. Uff. n. 117/A del 25 maggio 2010 ed in accoglimento del ricorso da essa proposto, aveva concesso la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo, per l'effetto, l'ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (Stagione Sportiva 2010/2011). L’appellante eccepiva, pertanto, la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione, l'erroneo addebito di non avere osservato il termine stabilito nel Com. Uff. per la mancata presentazione dell'Organigramma della società e mancata valutazione della natura e della fonte (un terzo) dell'atto ritenuto invalido, l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., l'erronea applicazione del disposto di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 relativo al Titolo II°. 2, concludendo per la declaratoria di assoluzione e, in via subordinata, per il riconoscimento della circostanza che l'azione od omissione contestata era avvenuta prima e fuori della vigenza delle norme oggetto del deferimento. Alla seduta del 6 aprile 2011, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale - Sezioni Unite – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è fondato e va accolto. Osserva, preliminarmente, questa Corte che non sussiste motivo di contendere in ordine al riconosciuto possesso dei requisiti ex Titolo II° del Com. Uff. n. 117/A del 20.5.2010 per l'ottenimento della Licenza Nazionale necessaria per l'ammissione al campionato di competenza, residuando, peraltro, l'addebito relativo alla mancata presentazione dell'Organigramma della società, qualificata dallo stesso Comunicato come illecito disciplinare. La ricorrente ha, sul punto, eccepito di avervi ottemperato il 25 giugno 2010, allegando la visura Camerale del tutto esaustiva. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte che la visura camerale attestante l'organigramma della società trasmessa in data 25 giugno 2010, in tempo utile rispetto al termine finale del giorno 30 successivo, è del tutto idonea al raggiungimento dello scopo previsto dal Titolo III° 6) del Com. Uff. n. 117/A pubblicato il 25.5.2010, poiché contiene i dati necessari per conseguire detto risultato. Da ciò deriva che gli addebiti disciplinari contestati e la decisione impugnata non possono essere confermati. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell’A.C. Prato S.p.A. di Prato e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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