F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 11 Novembre 2011 3) RICORSO SIG. ZAMBETTI STEFANO, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 2 DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE, ALLEGATO ALLA LETT. A DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 4992/653PF08-09/AM/MA DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 2.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 11 Novembre 2011 3) RICORSO SIG. ZAMBETTI STEFANO, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 2 DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE, ALLEGATO ALLA LETT. A DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 4992/653PF08-09/AM/MA DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 2.5.2011) Con provvedimento del 26.1.2011 la Procura Federale deferiva Stefano Zambetti, agente di calciatori, alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione al punto 2 del Codice di condotta professionale, allegato alla lettera A) del Regolamento degli agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per avere lo stesso fatto pressione nei confronti del suo precedente assistito Cissè Karamoko,al fine di ottenere nuovamente il mandato, rappresentando al medesimo circostanze non veritiere, quali l’esistenza dell’obbligo del pagamento di una consistente somma a titolo di penale contrattuale. All’esito del procedimento, la Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti, con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, ritenuto lo Zambetti responsabile degli addebiti contestatigli con l’atto di deferimento, gli ha inflitto la sanzione di mesi due di inibizione e dell’ammenda di € 5.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Zambetti. Il ricorrente censura la decisione impugnata deducendo che il giudice di prima istanza ha ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale sulla base di non ben precisate e definite “pressioni”che sarebbero state esercitate sul calciatore al fine di ottenere il conferimento del secondo mandato. Secondo lo Zambetti nel deferimento si parla della rappresentazione dell’obbligo del pagamento di una somma consistente a titolo di penale, non rispondente al vero, ma tale entità risulta solo dalle dichiarazioni del calciatore. Le altre circostanze relative al richiamo del sopravvenire delle difficoltà per la definizione della pratica burocratica volta al rilascio del permesso di soggiorno alla madre del calciatore, rappresenterebbero a suo avviso, soltanto l’esplicarsi di una situazione di fatto oggettiva per la cessazione del rapporto di locazione presso la suocera. Le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. Osserva la Corte Federale che la scorrettezza del comportamento dell’incolpato nei confronti del proprio assistito risulta da precisi elementi fattuali, che possono ritenersi non controversi, dal momento che lo stesso agente, pur sapendo che il primo mandato non prevedeva alcuna penale, in caso di recesso senza giusta causa, ha riconosciuto di avere rappresentato al calciatore le conseguenze che sarebbero derivate per effetto della revoca, consistenti nel pagamento di una grossa penale, che il Cissè, da ritenersi attendibile perché privo di uno specifico interesse contrario, ha indicato in € 60.000,00. Lo stesso Zambetti peraltro ha ammesso di avere rappresentato al calciatore l’ulteriore conseguenza che sarebbe scaturita dalla interruzione del rapporto, che avrebbe comportato inevitabilmente la perdita della residenza presso la suocera che lo ospitava,con la compromissione della pratica amministrativa per il ricongiungimento familiare della madre. Alla luce di tali elementi, non può revocarsi in dubbio, che la rappresentazione di siffatte conseguenze, fondata su presupposti non veritieri, ha costituito un vero e proprio atto di intimidazione, che si misura dall’effetto prodotto, quale appunto il conferimento di un nuovo mandato. Il comportamento dello Zambetti, costituisce ad avviso della Corte Federale un precisa violazione del dovere incombente all’agente di osservare un comportamento improntato ai principi di lealtà, correttezza e buona fede, nonché di attenersi nel rapporto con il suo assistito, in conformità al Codice di condotta professionale, alla verità, alla chiarezza ed alla obiettività. Quanto alla sanzione considerata eccessivamente afflittiva dal ricorrente, ritiene la Corte che la pena, modulata al minimo dal primo Giudice, risulta finanche esigua avuto riguardo alla gravità del comportamento antigiuridico dell’incolpato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Zambetti Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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