COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 15. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PALMESE – GARA AGROPOLI / PALMESE DEL 22.10.2011 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
15. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PALMESE – GARA AGROPOLI / PALMESE DEL 22.10.2011 –
ECCELLENZA
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Palmese, avverso la sanzione della
squalifica a carico del calciatore Giordano Carmine, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
da una attenta lettura degli atti di gara, non sono emersi elementi idonei ad una diversa valutazione dei fatti,
come linearmente descritti dal direttore di gara nel proprio rapporto ufficiale. Non può non sottolinearsi,
peraltro, la particolare gravità della vicenda, sotto il profilo etico-sportivo, dell’azione perpetrata, ai danni di
un calciatore avversario, da parte del calciatore Giordano Carmine (a palla lontana, colpiva un calciatore
avversario con un calcio). Deve concludersi, quindi, che non sussistono motivi di riforma della decisione del
Giudice di prime cure, per cui si conferma quanto da lui deciso, a carico del calciatore Giordano Carmine.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Palmese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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