COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 19. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TRILEM WONDER LINE NAPOLI – GARA FINAG SISLEY EBOLI C5 / TRILEM WONDER LINE NAPOLI DEL 15.10.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 19. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TRILEM WONDER LINE NAPOLI – GARA FINAG SISLEY EBOLI C5 / TRILEM WONDER LINE NAPOLI DEL 15.10.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Trilem Wonder Line Napoli, avverso la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Imperatore Luigi; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, si ritengono accoglibili le osservazioni dedotte dalla società reclamante, in ordine soprattutto alle presunte ingiurie rivolte all’arbitro, tenuto conto dell’ambito, nel quale si è svolta la gara (in un Palasport). Invero, tenuto conto del fragore del pubblico e della considerevole distanza, tra la postazione dell’allenatore e l’arbitro, non appare inequivocabile, a questa C.D.T., la reiterazione delle proteste; appare, altresì, veritiera l’affermazione del dirigente della società, in ordine alla presunta esibizione, da parte del sig. Imperatore Luigi, del tesserino di appartenenza alle FF.OO., con una sorta di significato “intimidatorio” (come sottolineato dal direttore di gara). Invero, anche a voler prescindere dal fatto che la società, all’atto dell’audizione, s’è assunta la responsabilità di precisare che il nominato allenatore non rivesta la qualifica di appartenente al Corpo di Polizia di Stato, sembra a questa C.D.T. non verosimile che l’arbitro, da distanza, abbia potuto individuare il presunto tesserino di Polizia di Stato. Pertanto, sembra opportuno ridurre al 14.12.2011 la sanzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice a carico dell’allenatore, sig. Imperatore Luigi, al fine di ricondurla ad una dimensione ed entità più eque e proporzionate, in rapporto al comportamento del citato allenatore nella circostanza. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Trilem Wonder Line Napoli, riducendo al 14.12.2011 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Imperatore Luigi; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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