COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 13 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FONNI (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 12 del 29.09.2011. Gara Codrongianos / Fonni del 25.09.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 13 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. FONNI (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 12 del 29.09.2011.
Gara Codrongianos / Fonni del 25.09.2011.
La Pol. Fonni proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo:
- squalifica fino al 29.02.2012 al calciatore Manca Riccardo, espulso per avere insultato l’arbitro e successivamente afferrato ad un braccio provocandogli rilevante dolore e per averlo nuovamente insultato con espressioni triviali dopo aver lasciato il campo ed avergli rivolto applausi ironici.
- squalifica per cinque gare al calciatore Mura Massimiliano per avere colpito in azione di gioco intenzionalmente un avversario con una violenta gomitata al volto; ed aver ritardato l’uscita dal campo dopo essere stato espulso e per aver, infine, rivolto gesti osceni al pubblico di parte avversa.
La reclamante, in merito alla squalifica del calciatore Manca Riccardo assumeva che il proprio tesserato, pur avendo avuto una reazione piuttosto plateale nei confronti del direttore di gara, non avrebbe posto in essere alcun strattonamento e concludeva chiedendo la revoca della sanzione inflitta ed in subordine una congrua riduzione della stessa.
Analoga conclusione veniva formulata in relazione alla squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Mura Massimiliano che, secondo l’assunta difensiva, si sarebbe reso responsabile unicamente di un fallo di gioco senza alcuna volontarietà.
La Commissione, esaminati gli atti ed in particolare il referto arbitrale rileva che la sanzione inflitta in relazione a casi consimili appaioni eccessive e conseguentemente devono essere revocate od in subordine ridotte.
Infatti in merito al comportamento del calciatore Manca occorre rilevare che lo stesso pur avendo reiteramente ingiuriato l’arbitro, si è sostanzialmente limitato a strattonare il direttore di gara provocandogli soltanto un momentaneo dolore con l’intento più che altro volto alla protesta, seppure energica, che ad un vero e proprio proposito di porre in essere un’atto violento e pertanto l’episodio deve essere ridimenzionato con conseguente riduzione della sanzione inflitta che va limitata ad un periodo più breve che può essere indicato sino alla data del 05.12.2011.
Analogamente deve essere ridotta la sanzione inflitta al Mura Massimiliano in considerazione del fatto che sussiste il dubbio in merito al comportamento volontario dello stesso pur essendosi egli reso responsabile di un’azione di gioco certamente scomposta e meritevole di un’adeguato provvedimento disciplinare nella specie un’espulsione comminata in seguito al predetto fallo, e soprattutto di una riprovevole comportamento nei confronti del pubblico della squadra avversaria il quale rivolgeva gesti osceni e per avere infine tardato l’uscita dal campo dopo l’espulsione decretata dall’arbitro; appare pertanto, congrua una riduzione a quattro giornate di gara.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, di infliggere al giocatore Manca Riccardo sino alla data del 05.12.2011 e del calciatore Mura Massimiliano per quattro giornate di gara, disponendo il non addebito della tassa.
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