COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 03 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 20.10.2011. Gara Usinese / Ozierese del 16.10.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 03 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 20.10.2011. Gara Usinese / Ozierese del 16.10.2011. La società Ozierese ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica fino al 31.12.2012 inflitta al giocatore Ladu Fabio perché, al termine della gara, colpiva intenzionalmente l’arbitro con una violenta pallonata all’addome, che gli bloccava il respiro per qualche secondo. Alla notifica dell’espulsione spintonava lo stesso arbitro, rivolgendogli nel contempo una serie di ingiurie e di minacce, finchè alcuni compagni riuscivano a bloccarlo; 2) squalifica per due gare inflitta ai giocatori Fiori Gavino e Giua Ferru Pier Luigi, perché al termine della gara rivolgevano all’arbitro una serie di ingiurie; 3) inibizione fino al 03.11.2011 inflitta al dirigente Delogu Antonio per avere rivolto minacce all’arbitro al termine della gara. La reclamante ha contestato gli addebiti assumendo, in particolare, quanto al Ladu, che egli non si rese responsabile di alcun atto di violenza volontario a danno dell’arbitro ed ha perciò domandato la revoca delle sanzioni. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio referto, precisando che l’atto di violenza fu posto in essere, al termine dell’incontro, da parte del Ladu, e che esso consistette nella pallonata che lo colpì con una certa forza al ventre. Egli ha precisato inoltre di aver desunto la volontarietà del gesto dalla circostanza che il giocatore non ebbe a scusarsi dopo il lancio, con cui lo attinse dalla distanza di oltre sei metri. E’ stato inoltre sentito il presidente della società reclamante, che ha confermato le proprie difese. La Commissione, in relazione alle squalifiche inflitte ai giocatori Fiori Gavino, Giua Ferru Pier Luigi ed alla inibizione inflitta al dirigente Delogu Antonio rileva l’inammissibilità del reclamo, ai sensi degli art.li 45 comma 3 lett.a), b) del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene la squalifica inflitta al giocatore Ladu Fabio, sulla scorta del referto arbitrale e delle precisazioni fornite da parte dello stesso direttore di gara, rileva che appare indubbia la violenza del gesto, consistito nella pallonarta che attinse il medesimo, a fine gara, ascrivibile al giocatore. La distanza di quest’ultimo, e la non provata volontarietà dell’atto, inducono tuttavia questa Commissione a ridimensionarne la portata, nell’ambito di una scomposta protesta, pur deprecabile, aggravata dall’esito del gesto violento (con cui fu attinto il direttore di gara al ventre) e dalle espressioni ingiuriose, tanto che essa deve essere adeguatamente sanzionata, avendo però come riferimento il disposto di cui all’art. 19 n°4 lett.d. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, quanto alle squalifiche inflitte ai giocatori Fiori Gavino, Giua Ferru Pier Luigi ed all’inibizione del dirigente Delogu Antonio; 2) di accogliere il reclamo in ordine alla squalifica inflitta al giocatore Ladu Fabio e di ridurla al 15 gennaio 2012. Dispone il non addebito della tassa.
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