COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 03 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.G. AGLIENTU 98 (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Tempio/Olbia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 10 del 20.10.2011. Gara Loiri / Aglientu 98 del 16.10.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 03 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.G. AGLIENTU 98 (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Tempio/Olbia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 10 del 20.10.2011. Gara Loiri / Aglientu 98 del 16.10.2011. Con reclamo tempstivamente depositato la società Aglientu 98 ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Nicolò Scano è stato squalificato per quattro gare perché, reagendo ad un intervento falloso dell’avversario, colpiva lo stesso, caduto nel frattempo a terra, con una pedata al volto costringendolo a lasciare temporaneamente il terreno di gioco. La ricorrente nei motivi dell’impugnazione, pur non negando il fatto ed il suo accadimento afferma che il tesserato Scano non avrebbe colpito il portiere avversario al fine di reagire, bensì nel solo tentativo di divincolarsi. La Commissione, letti gli atti ed esaminati i motivi del reclamo, delibera quanto segue. Si evidenzia in primis la circostanza che nessuna contestazione vi è in ordine agli accadimenti né sulla condotta posta in essere dallo Scano (portiere della società Aglientu 98); la ricorrente pone infatti in dubbio l’intenzione, o meglio il proposito del calciatore allorchè colpiva l’avversario, non volendo reagire in alcun modo, ma piuttosto semplicemente divincolarsi dal portiere con il quale erano caduti insieme. Ciò nondimeno, in ordine alla volontà ed all’intenzione del calciatore sottoposto a squalifica occorre rimarcare come l’arbitro nel suo referto, allorchè descrive il fatto parla chiaramente di fallo di reazione; né si adduce alcun elemento in concreto che possa far dubitare di ciò, di talchè per la dinamica e per la modalità esecutiva del fatto non può che attribuirsi piena valenza al referto arbitrale. In ogni caso, l’assenza di gravi lesioni, unite al fatto che il giocatore colpito, dopo essere stato medicato, aveva potuto proseguire la gara determinano la non proporzionalità della sanzione inflitta, che deve pertanto essere ridotta a tre giornate. La Commissione DELIBERA, in riforma del provvedimento impugnato, la riduzione della squalifica a tre gare. Dispone il non addebito della tassa.
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