DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 26/10/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22 OTTOBRE 2011 GOZZANO – AQUANERA COMOLLO NOVI

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 26/10/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22 OTTOBRE 2011 GOZZANO – AQUANERA COMOLLO NOVI Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società AQUANERA COMOLLO NOVI entro il tempo regolamentare di attesa; - visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle NOIF P.Q.M. Delibera: 1) di comminare alla società AQUANERA COMOLLO NOVI la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000 quale prima rinuncia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it