DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 2/11/2011 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara: Sant’Antonio Abate – Nuvla S. Felice del 18 settembre 2011.

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 2/11/2011 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara: Sant'Antonio Abate - Nuvla S. Felice del 18 settembre 2011. Il Giudice Sportivo, letti gli atti del reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S. Sant'Antonio Abate; lette le controdeduzioni della Nuvla S. Felice; osserva la società reclamante a sostegno del reclamo deduce che alla gara di cui all'oggetto hanno partecipato numerosi calciatori - MUNAO GIULIANO, PAPPADIA SIMONE, VENEZIANO ARMANDO, COPPOLA ENEA, CACACE DAVIDE, CIRCIELLO LUCA, LAGNENA NICOLA, IMMOBILE LORENZO, MARZEGLIA ADRIANO, BACIO TERRACINO ANTONIO, FERRARO PASQUALE, ESPOSITO MARIO, BACIO TERRACINO SALVATORE E GAGLIONE ROSARIO - che non avevano titolo per prendervi parte. In particolare, la reclamante assume che i predetti calciatori erano stati tesserati per la Nuvla S. Felice in modo irregolare essendo state le relative richieste di tesseramento sottoscritte, oltre che dai calciatori, da uno soltanto dei legali rappresentanti della società. La Nuvla S. Felice contesta l'assunto della reclamante sostenendo esservi una dichiarazione dell'altro legale rappresentante della società che ha avallato tutte le richieste di tesseramento sottoscritte. Il reclamo è fondato. Dagli accertamenti eseguiti presso l'ufficio tesseramento è risultato pacifico in punto di fatto che tutte le richieste di tesseramento dei predetti calciatori sono state sottoscritte dal signor Giuliano Giuseppe. E' risultato altresì dagli altri documenti richiesti da questo Giudice che il 29 giugno 2011, in esito all'assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno la proposta di fusione tra la GSD Capriatese e la ASD Sanfeliciana e la elezione delle cariche sociali, fu deliberata la fusione tra le predette società con la conseguente nascita della Nuvla S. Felice e la nomina, quali rappresentanti legali della nuova società, dei signori Giuliano Giuseppe e Cipriani Mario ai quali fu conferito "ampio potere di firma in modo congiunto presso gli Organi Federali". Le circostanze di fatto summenzionate rendono evidente che nel caso di specie le richieste di tesseramento dei predetti calciatori, sottoscritte da uno soltanto dei rappresentanti legali della società, sono irregolari. Ne consegue che alla Nuvla S. Felice, che ha fatto partecipare alla gara di cui all'oggetto calciatori che non avevano titolo per prendervi parte essendo stato il loro tesseramento richiesto con modalità non conformi al dettato della norma di cui al II comma dell'art. 39 delle NOIF, debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla Nuvla S. Felice la punizione sportiva della perdita della gara Sant' Antonio Abate - Nuvla S. Felice con il punteggio 3 - 0; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it