DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 26/10/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE SOSPESE E NON DISPUTATE GARA DEL 23/10/2011: CARDANO 91 – PCG BRESSO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 26/10/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE SOSPESE E NON DISPUTATE GARA DEL 23/10/2011: CARDANO 91 - PCG BRESSO Il Giudice Sportivo, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara in oggetto rileva: la gara è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 14’53” del secondo tempo quando a seguito dell’espulsione dei calciatori Polito Giannatonio (PCG Bresso) e Mattiello Elia ( Cardano 91) responsabili di atti di violenza in reciproco danno, mentre gli stessi si dirigevano verso gli spogliatoi, il calciatore OPoliti colpiva con un violento pugno sul viso il calciatore Mattiello. A seguito di ciò 4 sostenitori della società Cardano 91 penetravano indebitamente sul terreno di gioco attraverso un cancelletto lasciato incustodito, tentando di aggredire il calciatore Politi senza riuscirvi perché bloccati da dirigenti e calciatori di entrambe le società. Ne scaturiva comunque un tafferuglio al quale prendevano parte in rapida successione sostenitori di entrambe le società quantificandosi in circa 50 persone che coinvolgeva progressivamente tutti i presenti sul terreno di gioco Nonostante il prodigarsi dei due capitani e dei dirigenti delle due squadre gli scontri non venivano sedati e l’arbitro era costretto decretare la sospensione dell’incontro in via definitiva. Tenuto conto che la responsabilità di quanto accaduto deve essere ascritta ad ambedue le contendenti oggettivamente responsabili della condotta dei propri sostenitori, decide: di comminare alla società Cardano 91 ed alla società PCG Bresso la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6: b) l’obbligo ad ambedue le società con decorrenza immediata di disputare le prossime due partite interne a porte chiuse.,nonché di condannare le società Cardano 91 E PCG Bresso al pagamento dell’ ammenda di euro 1000,00: c) di squalificare il calciatore Politi Giannantonio del PCG Bresso a tutto il 31.01.2012 per essere stato espulso nel corso della gara per atto di violenza nei confronti di un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del terreno e per aver successivamente colpito con un violento pugno al viso il medesimo calciatore avversario mentre stava facendo rientro negli spogliatoi, dando luogo con tale condotta alla sequenza d’incidenti scaturiti. d) Di squalificare per tre giornate effettive di gara Mattiello Elia della società Cardano 91 espulso dall’arbitro per aver colpito in reazione con una testata al volto un avversario. e) Di squalificare per una giornata effettiva di gara Del Grosso Daniele del PCG Bresso espulso dall’arbitro per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario in azione di gioco.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it