DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 02/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/10/2011: AYMAVILLES – ELLEDI CARMAGNOLA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 02/11/2011
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 15/10/2011: AYMAVILLES – ELLEDI CARMAGNOLA
Reclamo preposto dalla società ELLEDI CARMAGNOLA avverso l'esito della gara
AYMAVILLES – ELLEDI CARMAGNOLA
Il Giudice Sportivo,
. esaminato il reclamo in esame osserva:
Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell’incontro in questione il calciatore TONIDANDEL DE OLIVEIRA THIAGO in
posizione irregolare di tesseramento
Dagli accertamenti esperiti è emerso che il nominato in questione non
risulta essere tesserato alla data del 15 ottobre 2011 presso la società
Aymavilles,ne consegue pertanto che il calciatore TONIDANDEL DE OLIVEIRA
THIAGO non aveva titolo a prendere parte all’incontro in narrativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U.N.92 del 19.10.2011, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società Aymavilles la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-6;
b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.
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