DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 02/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 09/10/2011: SAINTS PAGNANO – FUTSAL CHIUDUNO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 02/11/2011
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 09/10/2011: SAINTS PAGNANO – FUTSAL CHIUDUNO
Reclamo preposto dalla società FUTSAL CHIUDUNO avverso l'esito della gara
SAINTS PAGNANO – FUTSAL CHIUDUNO
Il Giudice Sportivo,
. esaminato il reclamo in esame osserva:
Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell’incontro in questione il calciatore PANZERI ALBERTO nato il
15.06.1990.
Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente
all’incontro di che trattasi in quanto squalificato per due gare come da
C.U. N.536 del 05.04.2011.
Al riguardo opera nella fattispecie il dettato dell’art.22, comma 6 del
C.G.S. che stabilisce che le sanzioni che non possono essere scontate in
tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate,
devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione
successiva. Di conseguenza la squalifica comminata al calciatore Panzeri
Alberto avrebbe dovuto iniziare ad essere scontata nelle prime due gare della stagione sportiva 2011/2012 del campionato Under 21, cosa che, per
quel che concerne la gara in argomento, non è avvenuta in quanto il nominato in questione risulta inserito tra i calciatori DEL Saints
Pagnano che hanno partecipato all’incontro in oggetto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U.N.70 del 12.10.2011, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società Saints Pagnano la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-6;
b)di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara al
calciatore Panzeri Alberto.
c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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