LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 76 del 02/11/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Marco DELL’ANNA/TRENTO CALCIO 1921
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 76 del 02/11/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Marco DELL’ANNA/TRENTO CALCIO 1921
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/07/2011 il sig Marco DELL’ANNA si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TRENTO CALCIO 1921, un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11
Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.4.250,00
La Società in data 19/7/2011 depositava le proprie contro deduzioni in merito. Si rileva preliminarmente però,
che alle stesse non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla controparte,in violazione
dell’art.21 bis del Regolamento della L.N.D. pertanto le stesse non possono essere prese in esame per la
decisone.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società TRENTO
CALCIO 1921 al pagamento in favore del sig.Marco DELL’ANNA della somma di €.4.250,00.Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.