LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DELL’8 novembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. CAGLIARI del 6 novembre 2011

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DELL’8 novembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. CAGLIARI del 6 novembre 2011 Il Giudice Sportivo, preso atto che l’Arbitro designato per la gara di cui all’epigrafe, ha precisato (e-mail odierna delle ore 13.35) di aver omesso nel referto, precedentemente inviato, di indicare l’ammonizione sanzionata al 48° del secondo tempo al calciatore PELUSO Federico (Soc. Atalanta); delibera di sanzionare il calciatore PELUSO Federico (Soc. Atalanta) con l’ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione).
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