CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28/06/2005 TRA Sig. GIOVANNI AURIEMMA contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP) (è tutta inserita, ma ci sono degli errori controllare)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28/06/2005 TRA Sig. GIOVANNI AURIEMMA contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP) (è tutta inserita, ma ci sono degli errori controllare)
L’Arbitro Unico
Avv. Enrico Ingrillì, nominato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.,
in data 20 giugno 2005, in Roma, ha deliberato il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1945 del 21.12.2004) promosso da:
Sig. GIOVANNI AURIEMMA, rappresentato e difeso dall’Avv. Gregorio Troilo di
Roma, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla Via C. Poma n. 2;
- attore -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP), in persona del suo
Presidente pro – tempore, con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 113, rappresentata e
difesa dal Prof. Avv. Guido Valori e dall’Avv. Paola Vaccaro, ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla Via Delle Milizie n. 106;
- convenuta -
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FATTO
In data 22.12.2004, perveniva presso la Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in poi,
per brevità, “FIP”) istanza di arbitrato, già inoltrata alla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (d’ora in poi, per brevità, anche “Camera”), da parte
del Sig. Giovanni Auriemma, tesserato CIA (cfr. “Comitato Italiano Arbitri”), e arbitro
presso la FIP.
Nell’istanza, il tesserato chiedeva esperirsi il “tentativo di conciliazione”, per la riforma
del provvedimento della Corte Federale FIP del 19.10.2004, e per l’effetto, dichiarare il
diritto del Sig. Giovanni Auriemma ad essere promosso arbitro di Legadue; riconoscere
in via equitativa, il risarcimento dei danni patiti dall’istante a causa della mancata
promozione in Legadue.
Con precedente istanza, diretta alla Camera e pervenuta alla FIP, in data 04.11.2004, il
Signor Giovanni Auriemma chiedeva esperirsi tentativo di conciliazione – ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del
C.O.N.I. (d’ora in poi, per brevità, “Regolamento”) - in merito alla illegittimità e/o
illiceità delle delibere del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri (d’ora in
poi, per brevità, “CIA”), in data 09.01.2004, e della Commissione Disciplinare della
CIA, in data 02.08.2004, nella parte in cui avrebbero escluso la promozione del Sig.
Giovanni Auriemma ad arbitro di Legadue, il diritto del medesimo tesserato ad essere
promosso quale arbitro di Legadue, nonchè la valutazione equitativa del danno patito.
Il ricorrente sosteneva l’illegittimità della delibera del Consiglio Direttivo del CIA, in
data 9 gennaio 2004, in particolare nell’utilizzo del potere di prevedere deroghe ai limiti
di età, come disciplinato dall’art. 36 del Regolamento Comitato Italiano Arbitri (d’ora
in poi, per brevità, anche Regolamento CIA).
Il Consiglio Direttivo, infatti, con la delibera sopra citata, aveva stabilito che l’Organo
arbitrale, per i campionati 2004 – 2005, doveva essere così composto:
- SERIE AI n. 36 arbitri;
- LEGADUE n. 24 arbitri;
- B / ECCELLENZA n. 56 arbitri.
Il Consiglio Direttivo CIA deliberava, altresì, che per ampliare il numero degli arbitri di
Legadue, nonchè, per promuovere effettivamente i migliori arbitri, si deroghi ai limiti di
età, purchè gli arbitri fuori età per la promozione, si fossero classificati entro i primi 4
posti della graduatoria meritoria.
Il ricorrente, dunque, pur fruendo della deroga, in quanto aveva superato i limiti di età,
si classificava al 10° (decimo) posto della classifica, totalizzando un punteggio
complessivo di punti 67,04, con l’effetto che rimaneva escluso dalle promozioni ad
arbitro di Legadue.
Il Sig. Giovanni Auriemma, pertanto, impugnava il provvedimento di mancata
promozione, asserendo che la delibera del Consiglio Direttivo CIA, in data 9 gennaio
2004, fosse <> e <> nel numero di arbitri
interessati.
Sulla richiesta si pronunciava definitivamente, in data 19 ottobre 2004, la Corte
Federale della FIP, rigettando il ricorso.
L’incontro di conciliazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, tenutosi in data
30.11.2004, dava esito negativo.
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Le decisioni della Commissione Disciplinare e della Corte Federale
Prima di adire la Camera di Conciliazione, il ricorrente impugnava il provvedimento di
mancata promozione ad arbitrare in Legadue, emesso in data 14 giugno 2004, avanti la
Commissione Disciplinare del CIA, la quale, in data 2 agosto 2004, rigettava il ricorso,
con la seguente motivazione:
“delibera di respingere il ricorso presentato dall’arbitro Giovanni Auriemma per aver
accertato che il CIA si è attenuto, nella fattispecie, al rispetto puntuale in ordine a
quanto stabilito nell’ambito della deroga assunta dal proprio consiglio direttivo nella
seduta del 9.1.2004, non risultando infatti l’arbitro ricorrente fra le prime quattro
posizioni della graduatoria finale”.
Tra l’altro, la Commissione Disciplinare rilevava che lo stesso arbitro ricorrente sarebbe
stato promuovibile, secondo il regime di deroga, stabilito dal Consiglio Direttivo CIA
del 9 gennaio 2004, solo nel caso in cui, nonostante il superamento dei limiti di età, il
suo nominativo avesse trovato collocazione fra le prime quattro posizioni della
graduatoria di merito di fine anno sportivo.
Il Sig. Giovanni Auriemma impugnava il citato provvedimento, avanti la Corte Federale
della FIP, la quale, in data 19.10.2004, rigettava il gravame del ricorrente,
riconfermando in toto la decisione della Commissione Disciplinare.
La Corte Federale prendeva puntuale posizione sulle doglianze del ricorrente, che
riguardavano: da un lato, la modifica dei criteri di valutazione per la promozione degli
arbitri, durante l’anno sportivo; dall’altro, la previsione di un discrezionale
<>.
Sulla prima doglianza, la Corte Federale osservava che il Consiglio Direttivo del CIA
“non ha modificato i criteri di valutazione, ma si è limitato ad individuare il
fabbisogno numerico di arbitri necessario al corretto andamento del campionato 2004
– 2005”.
Sulla seconda doglianza, la Corte Federale osservava che “la previsione di un
meccanismo parziale di ripescaggio degli arbitri over 40 è rimessa all’ordinamento
sportivo, così come l’individuazione del fabbisogno numerico di arbitri (…)”.
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L’istanza di arbitrato
Con atto, in data 21 dicembre 2004, il Sig. Giovanni Auriemma proponeva istanza di
arbitrato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento C.O.N.I., ed in particolare, rassegnava le
seguenti conclusioni:
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Per tutti i motivi su esposti, il Signor Giovanni Auriemma chiede esperirsi
tentativo di conciliazione con la convenuta Federazione Italiana Pallacanestro sulle
seguenti questioni oggetto di controversia:
- riformare l’impugnata delibera della Corte Federale del 19.10.2004 e per
l’effetto dichiarare il diritto del Sig. Giovanni Auriemma ad essere promosso
Arbitro di Legadue;
- riconoscere in via equitativa il risarcimento dei danni patiti dall’istante a causa
della mancata promozione in Legadue.
Con memoria, in data 23 dicembre 2004, si costituiva nel giudizio arbitrale la FIP, la
quale rassegnava le seguenti conclusioni:
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Voglia l’Organo camerale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare
dichiarare la improcedibilità/inammissibilità e/o decadenza per tutti i motivi esposti nel
presente atto. Nel merito, in via subordinata solo nel caso di mancato accoglimento
della superiore eccezione, rigettare l’istanza perché infondata in fatto ed in diritto. In
ogni caso rigettare la richiesta risarcitoria in quanto inammissibile, pretestuosa ed
infondata.
Con ogni più ampia salvezza e riserva di eccepire, modificare, integrare dedurre
produrre e articolare mezzi istruttori.
Con vittoria di spese.
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Lo svolgimento del giudizio arbitrale avanti la Camera di Conciliazione del C.O.N.I.
In data 20 gennaio 2005, l’Aribtro Unico accettava la carica e si costituiva ritualmente.
In data 25 febbraio 2005, si teneva la prima udienza, avanti all’Arbitro Unico nominato
per la presente controversia, in forza delle disposizioni contenute nel Regolamento.
Preliminarmente, le parti dichiaravano di accettare, per quanto potesse occorrere, la
designazione dell’Arbitro Unico, ogni eccezione rimossa.
L’Arbitro Unico prendeva atto dell’impossibilità, allo stato, di addivenire ad una
conciliazione.
L’Arbitro Unico, quindi, concedeva termini alle parti per il deposito di memorie,
contenente la precisazione dei quesiti formulati, nonché successivo termine di replica.
In data 6 aprile 2005 alle ore 16:00, si teneva la seconda udienza avanti all’Arbitro
Unico, il quale concedeva termine alle parti per il deposito di memorie, onde articolare e
formulare i mezzi istruttori.
L’Arbitro Unico, all’esito dell’udienza, e su istanza delle parti, ai sensi dell’art. 21, V
comma, del Regolamento, prorogava di sessanta giorni termine per il deposito del lodo
arbitrale, rispetto alla data naturale di scadenza.
In data 20 maggio 2005 alle ore 15:00, si teneva la terza udienza dell’Arbitro Unico, il
quale, all’esito della stessa, si riservava la decisione.
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DIRITTO
SULLA COMPETENZA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
PER LO SPORT DEL CONI
Prima di affrontare le domande e le questioni di fatto e diritto, formulate dalle parti, si
prende atto di quanto precisato dall’art. 41 dello Statuto della FIP, il quale prevede
espressamente che:
Art. 41 – Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport
Le controversie che contrappongono la F.I.P. a soggetti affiliati e/o tesserati,
possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente
esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, si tratti di decisioni non
soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con l’esclusione delle
controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di
sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni.
Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto
affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della F.I.P., ad un tentativo di conciliazione
presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. L’istanza deve essere
proposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a
conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad
impugnazione.
Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta,
ad istanza della F.I.P. ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato, ad un
procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato
dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti
procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione.
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SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DI IMPROCEDIBILITA’ DELL’ISTANZA
DI ARBITRATO
In via preliminare, l’Arbitro Unico prende atto dell’eccezione di improcedibilità della
domanda, proposta dalla FIP, la quale andrà esaminata preventivamente, stante il
carattere assorbente, in quanto un suo accoglimento porterà al rigetto dell’istanza di
arbitrato del sig. Giovanni Auriemma.
In particolare, la FIP, precisava che:
l’istanza pervenuta in data 22.12.2004 che è intitolata istanza di arbitrato ha
testualmente ad oggetto…...la decisione della Corte federale F.I.P. del 9 ottobre 2004,
con la quale è stata negata al ricorrente la possibilità di arbitrare in Lega 2.
La FIP, inoltre, sosteneva che l’istanza di arbitrato era il primo atto, mediante il quale il
ricorrente impugnava il provvedimento della Corte Federale FIP del 19 ottobre 2004,
senza aver promosso la preventiva istanza di conciliazione, in quanto nella istanza di
conciliazione – preventivamente promossa – il ricorrente non aveva esteso il gravame al
provvedimento citato della Corte Federale FIP.
L’eccezione risulta priva di fondamento, e pertanto, andrà disattesa.
Innnanzitutto, l’Arbitro Unico rileva che la funzione di conciliazione, prevista dal
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, abbia solo ed
esclusivamente la funzione di favorire la bonaria risoluzione della controversia, e
propedeutica all’instaurazione del procedimento arbitrale.
Pertanto, nell’instaurazione del procedimento di conciliazione, ai sensi del regolamento
della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risulta del tutto chiaro che il
complesso delle decisioni, sottoposte al tentativo di conciliazione, riguardassero tutta la
serie dei provvedimenti, fra i quali, quindi, anche la decisione della Corte Federale FIP,
quale ultimo grado di giustizia sportiva, prevista dallo Statuto della Federazione.
L’Arbitro Unico, rileva, altresì, che la stessa FIP, nella propria memoria di costituzione
nel giudizio arbitrale (cfr. pag. 3), ben precisava “che la parte istante ha riportato nei
motivi di ricorso le identiche questioni prospettate in sede di conciliazione”.
In forza di quanto sopra, è del tutto pacifico ritenere che – avendo nella presente istanza
di arbitrato, impugnato expressis verbis, la decisione della Corte Federale FIP - il
gravame relativo alla medesima decisione, fosse già stato oggetto dell’istanza di
conciliazione.
In ogni caso, l’Arbitro Unico ritiene di osservare che l’effettivo svolgimento
dell’incontro di conciliazione, avendo raggiunto lo scopo istituzionale, per il quale è
stato previsto, non potrà comportare alcuna declaratoria di inammissibilità e/o altro.
L’art. 156 del codice di procedura civile, al III comma, precisa che non potrà essere
dichiarata la nullità dell’atto processuale, risultato idoneo al raggiungimento dello
scopo. Nel caso di specie, l’istanza di conciliazione, promossa dal Sig. Giovanni
Auriemma, ha sicuramente avuto l’effetto di instaurare il contraddittorio tra le parti,
come svoltosi nell’incontro di conciliazione del 30 novembre 2004. Le parti, infatti,
sono state messe nelle condizioni di esperire il tentativo di conciliazione e di valutare
l’effettiva possibilità di definire bonariamente la controversia.
Il III comma dell’art. 156 del c.p.c., sancisce la regola che impedisce al giudice la
pronuncia della nullità quando l’atto impugnato abbia raggiunto lo scopo a cui è
destinato. Tale norma costituisce lo sbarramento che impedisce la pronuncia della
nullità di un atto, che avrebbe potuto essere stata dichiarata, sia ai sensi del I che del II
comma dell’art. 156 del c.p.c. (cfr. Montesano – Arieta, Diritto Processuale Civile,
Torino, 2000, I volume, 374 ss).
Pertanto, l’Arbitro Unico ritiene non si possa dichiarare l’inammissibilità della domanda
del ricorrente.
L’Arbitro Unico rileva, altresì, la tempestività dell’azione del ricorrente, in quanto il
provvedimento impugnato, conosciuto dal ricorrente, in data 22 ottobre 2004, veniva
impugnato avanti la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in funzione
conciliativa, a termini di Regolamento.
In forza dei motivi sopra esposti, l’Arbitro Unico rigetta l’eccezione preliminare di
inammissibilità e/o decadenza, formulata dalla FIP.
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NEL MERITO
SULLA LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL CIA IN DATA 9 GENNAIO 04
Nel merito, il ricorrente osservava che la delibera del Consiglio Direttivo del CIA, in
data 9 gennaio 2004, fosse del tutto illegittima.
Il ricorrente osservava, infatti, che l’art. 36 del Regolamento CIA prevedeva che le
deroghe alla classifica meritoria, al fine di disciplinare le promozioni degli arbitri,
fossero soggette ad alcune limitazioni:
- che le deroghe fossero ammissibili solamente se prese nel caso di ex giocatori;
- per casi ritenuti particolarmente validi.
Nel primo caso (che, comunque, non riguarda la fattispecie, considerato che il ricorrente
non è un ex giocatore), ogni valutazione e discrezione veniva rimessa al Consiglio
Direttivo del CIA.
Nella seconda ipotesi, assumeva il ricorrente che l’individuazione di un numero
consistente di arbitri, necessari per assicurare lo svolgimento dei campionati, fosse del
tutto valida ed efficace. La delibera era invalida, invece, nella parte in cui prevedeva la
classificazione degli arbitri <>, entro i primi 4 posti della graduatoria di
merito, in quanto, in tale maniera, si assumeva una decisione senza alcun potere
discrezionale.
Nel caso di specie, l’Arbitro Unico ritiene che la discrezionalità della FIP non abbia
concretizzato alcun eccesso di potere, inteso quale risvolto patologico della
discrezionalità amministrativa, che sussiste quando la facoltà di scelta spettante
all’amministrazione non è correttamente esercitata.
In particolare, l’Arbitro Unico ritiene che la delibera, in data 9 gennaio 2004, rientrando
nel campo della c.d. discrezionalità pura, non sia idonea ad integrare alcun eccesso di
potere.
Il Consiglio Direttivo del CIA assumeva una decisione giustificata da casi
particolarmente validi, quale la necessità di assicurare un numero di arbitri, idoneo per
garantire il corretto svolgimento dei campionati. Per il resto, nella parte in cui
prevedeva per gli arbitri <>, quale condicio sine qua non, la classificazione
nei primi 4 posti della graduatoria; la delibera non era altro che espressione di un potere
discrezionale della Federazione, necessaria per il corretto svolgimento delle
competizioni sportive.
Di conseguenza, anche le decisioni impugnate dal ricorrente: della Commissione
Disciplinare del CIA e della Corte Federale della FIP, sono da considerarsi pienamente
valide ed efficaci.
L’Arbitro Unico ritiene, quindi, che le doglianze del ricorrente siano da rigettare in toto.
Nel dettaglio, quanto alla prima doglianza, pur riconoscendo che ai sensi dell’art. 85 del
Regolamento CIA, i criteri di valutazione degli arbitri debbano essere preventivamente
stabiliti – all’inizio di ogni anno sportivo – è pur vero che la delibera del Consiglio
Direttivo del CIA non ha modificato i criteri di valutazione degli arbitri, limitandosi,
invece, ad individuare il fabbisogno numerico di arbitri, necessario per il corretto
andamento dei campionati 2004 – 2005. La delibera del Consiglio Direttivo CIA,
quindi, si è limitata a fissare delle deroghe, all’interno di una circostanza oggettiva,
quale il tetto massimo del numero di arbitri, necessario per garantire il corretto
svolgimento dei campionati.
In merito alla seconda doglianza, invece, la previsione di un meccanismo parziale di
recupero e promozione degli arbitri che abbiano superato il limite di età (ossia, un
punteggio di merito entro i primi quattro posti della graduatoria) viene rimessa alla
discrezionalità della Federazione Sportiva, nel legittimo utilizzo delle proprie funzioni.
E’ bene ricordare, infine, che il Sig. Giovanni Auriemma, in considerazione dei limiti di
età, ampiamente superati, non avrebbe mai potuto ottenere la promozione in Legadue, la
deroga introdotta dal Consiglio Direttivo del CIA, essendo un atto del tutto eccezionale,
ben poteva - ad avviso dell’Arbitro Unico – porre delle limitazioni oggettive ben
precise e circostanziate.
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SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI
Conseguentemente, l’Arbitro Unico rigetta la relativa domanda di condanna della FIP al
risarcimento dei danni subiti.
Anche a voler prescindere dalla decisione di rigetto delle domande attoree, l’Arbitro
Unico deve rilevare l’inammissibilità della domanda risarcitoria, su più profili.
Relativamente ad un primo profilo, poiché l’attore – nel corso di svolgimento del
giudizio arbitrale – ha sempre omesso di fornire all’Arbitro Unico i parametri di
riferimento, necessari al fine di liquidare la domanda risarcitoria, anche se fosse stato
deciso l’utilizzo del criterio equitativo di cui agli artt. 1226 e 2056 del c.c..
Sotto un altro profilo, l’Arbitro Unico rileva che l’accertata illegittimità di un atto
amministrativo in sede pregiudiziale “non può giustificare, in assenza di prova degli
altri elementi della fattispecie risarcitoria, l’accoglimento della proposta domanda di
risarcimento danni” (cfr. TAR Calabria, Sezione Catanzaro, sentenza n. 736 del 2005).
Il TAR, infatti, precisa che la fattispecie debba ricondursi all’art. 2043 c.c. con
conseguente onere in capo al ricorrente di provare in giudizio, non solo il danno subito,
ma anche il nesso di causalità e la colpa dell’Amministrazione.
Dei requisiti sopra riassunti, il ricorrente non ha provveduto a fornire alcuna prova; né
tantomeno, ha provveduto a fornire la prova in giudizio di aver effettivamente subito un
danno.
****
P.Q.M.
L’Arbitro Unico
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore
istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’istanza di arbitrato,
promossa dal Sig. Giovanni Auriemma, in data 21 dicembre 2004;
- rigetta il ricorso del Sig. Giovanni Auriemma, e per l’effetto conferma le
decisioni della Commissione Disciplinare del CIA e della Corte Federale della
FIP in data 19 ottobre 2004;
- rigetta la domanda di risarcimento danni del Sig. Giovanni Auriemma;
- compensa integralmente tra le parti le spese di difesa del presente giudizio
arbitrale;
- condanna il Sig. Giovanni Auriemma al pagamento degli onorari e delle spese
dell’Arbitro Unico, come da ordinanza del 20 gennaio 2005, con conseguente
rifusione alla Federazione Italiana Pallacanestro di quanto da questa versato.
Roma, 28 giugno 2005
F.to Avv. Enrico Ingrillì