COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 DEL 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MADONNA DELLA PACE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE CHIOLA DAVIDE IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIA VOMANO / MADONNA DELLA PACE DISPUTATA IL 23/10/2011 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE F( C.U. N.20 DEL 27.10.2011 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 DEL 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MADONNA DELLA PACE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE CHIOLA DAVIDE IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIA VOMANO / MADONNA DELLA PACE DISPUTATA IL 23/10/2011 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE F( C.U. N.20 DEL 27.10.2011 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale al Comitato Regionale Abruzzo di L’Aquila, la Società Madonna Della Pace ha chiesto ridursi la squalifica inflitta al proprio calciatore in quanto eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, poiché proposto fuori termine, ai sensi dell’art. 36, comma II, C.G.S. in quanto spedito in data 04.11.2011 a fronte della pubblicazione avvenuta il 27.10.2011. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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