COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 DEL 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL TIGRE VASTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 INFLITTA DAL G.S AL CALCIATORE FERRAZZO DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTALFANO / REAL TRIGRE VASTO, DISPUTATA IL 23/10/11 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE “H” (C.U. N° 20 del 27.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 DEL 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL TIGRE VASTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 INFLITTA DAL G.S AL CALCIATORE FERRAZZO DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTALFANO / REAL TRIGRE VASTO, DISPUTATA IL 23/10/11 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE “H” (C.U. N° 20 del 27.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Real Tigre Vasto ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei confronti del Ferrazzo per aver colpito un avversario con una manata al volto causando in tal modo una rissa tra i calciatori in campo e per aver successivamente tentato di aggredire l’arbitro ingiuriandolo e minacciandolo anche a fine gara e per avere danneggiato la porta dello spogliatoio dello stesso direttore di gara. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto diversi episodi contesti non sarebbero riferibili al Ferrazzo ed ha quindi chiesto la riduzione della sanzione. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere aggravata per il comportamento gravemente antisportivo del calciatore il quale, non solo ha compiuto atti di violenza in danno di un avversario ma si è poi rivolto nei confronti del direttore di gara in maniera minacciosa e volgare dopo aver tentato di aggredirlo per poi danneggiare anche la porta del suo spogliatoio. La versione dei fatti fornita dalla società appellante, peraltro, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, con la conseguenza che la decisione del primo giudice non solo non deve essere confermata ma, come detto, merita un aggravamento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, squalificando il calciatore Ferrazzo Domenico fino al 28.02.2012 e dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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