• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 17/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 15, C.G.S., ESSENDO VENUTO MENO ALL’OSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 30, COMMI 1 E 4, DELLO STATUTO FEDERALE DELLA F.I.G.C., PER AVERE ADITO LA GIUSTIZIA ORDINARIA SENZA RICHIEDERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO FEDERALE;
– DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 17/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 15, C.G.S., ESSENDO VENUTO MENO ALL’OSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 30, COMMI 1 E 4, DELLO STATUTO FEDERALE DELLA F.I.G.C., PER AVERE ADITO LA GIUSTIZIA ORDINARIA SENZA RICHIEDERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO FEDERALE;
- DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE.
Con nota dell’11.08.11 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con la raccomandata A.R. del 5.09.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 10.10.11, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive, tempestivamente pervenute.
Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Segretario della S.S. Pratola Calcio 1910, assistito dall’Avv. Salvatore Di Iorio, il quale, in forza di delega del Presidente della Società, chiedeva di essere ammesso al beneficio dell’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti.
La Commissione, preso atto di quanto sopra, rinviava la seduta al 14.11.11, ore 16,00, nella quale comparivano le stesse parti.
Preliminarmente i soggetti deferiti chiedevano ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate nella misura di: nove mesi di inibizione e € 400,00 di ammenda a carico del Presidente Panella Alberto Libero; € 1.000,00 di ammenda e un punto di penalizzazione a carico della Società S.S. Pratola Calcio 1910.
La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visti gli artt. 23 e 24 C.G.S.
DELIBERA
a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Panella Alberto Libero mesi nove di inibizione e € 400,00 di ammenda, ed alla Società S.S. Pratola Calcio 1910 un punto di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, e € 1.000,00 di ammenda.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIG. PANELLA ALBERTO LIBERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 15, C.G.S., ESSENDO VENUTO MENO ALL’OSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 30, COMMI 1 E 4, DELLO STATUTO FEDERALE DELLA F.I.G.C., PER AVERE ADITO LA GIUSTIZIA ORDINARIA SENZA RICHIEDERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO FEDERALE;
– DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE."