COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA A.C. REAL GRUMENTO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IANNIELLO MICHELE PUBBLICATA CON IL C.U. N.25 DEL 26.10.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA A.C. REAL GRUMENTO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IANNIELLO MICHELE PUBBLICATA CON IL C.U. N.25 DEL 26.10.2011. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società A.C. REAL GRUMENTO avverso la squalifica per n.5 (cinque) giornate inflitte dal G.S. al calciatore IANNIELLO MICHELE e riportata sul CU n.25 del 26.10.2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali emerge, di converso, come il calciatore suindicato abbia posto in essere una condotta violenta sia nei confronti di un avversario e sia nei confronti del D.G, tentando di aggredire, quest’ultimo, senza conseguenze solo perché trattenuto. Si precisa, inoltre, come la Società reclamante, relativamente al caso de quo non abbia fatto esplicita richiesta di audizione; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 13 del 21.09.2011; • dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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