COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n,14 del calciatore LAHLAL Tarik (Società Bianco ASD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2011 (squalifica fino al 18.1.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n,14 del calciatore LAHLAL Tarik (Società Bianco ASD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2011 (squalifica fino al 18.1.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA Al calciatore in epigrafe, Tarik Lahlal, è stata comminata una squalifica fino al 12. 1.2012 per aver dato uno schiaffo sulle mani dell’arbitro a seguito del provvedimento di ammonizione e per aver assunto in due distinti contesti (all’atto dell’espulsione ed a fine gara), sempre nei confronti del direttore di gara, un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro che ha tentato di aggredire. Il calciatore afferma nel ricorso che il primo episodio è stato causale e motivato da un movimento involontario del braccio, mentre i fatti verificatisi a fine gara sono stati interpretati erroneamente dall’arbitro che ha frainteso la sua volontà di avvicinarglisi per porgergli le scuse come un tentativo di aggressione. Nell’odierna audizione ha ribadito tale argomentazione, specificando che si è avvicinato all’arbitro in compagnia del Dirigente accompagnatore che gli aveva consigliato di chiarire l’accaduto con il Direttore di gara prima che lasciasse lo stadio. Il rapporto dell’ufficiale di gara ricostruisce gli episodi imputati al calciatore Lahlal in modo tale da fugare ogni dubbio sulla loro effettiva qualificazione. Va, tuttavia, specificato che lo stesso parla di “contatto fisico” e non di tentativo di aggressione per cui si ritiene opportuno rimodulare la sanzione riducendola a tutto il 18 dicembre 2011. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore LAHLAL Tarik fino al 18 DICEMBRE 2011 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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