COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.16 della Società JUVENILIA ALTO JONIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (squalifica per quattro giornate effettive di gara SCARAVAGLIONE Agostino).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.16 della Società JUVENILIA ALTO JONIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (squalifica per quattro giornate effettive di gara SCARAVAGLIONE Agostino). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il calciatore Agostino Scaravaglione assumendo che la sanzione è eccessiva rispetto al fatto contestato che va catalogato non come atto di violenza ai danni di avversario ma come mero comportamento difensivo “ha solo frapposto il palmo della mano sul viso dell’avversario per difendersi da quello che sembrava un tentativo di aggressione”. L’argomentazione difensiva appare non meritevole di pregio in quanto è innegabile che il calciatore abbia colpito l’avversario provocando fuoriuscita di sangue dal labbro. È da aggiungere che lo stesso si è reso protagonista, rientrando negli spogliatoi, anche di una zuffa con un avversario pure esso espulso. È superfluo affermare come la sanzione sia congrua ai due episodi contestati. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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