COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: -DANIELE Giovanni, calciatore-dirigente della società U.S. Scandale per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; – Società U.S. SCANDALE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. , per rispondere della condotta ascritta al proprio dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: -DANIELE Giovanni, calciatore-dirigente della società U.S. Scandale per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; - Società U.S. SCANDALE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. , per rispondere della condotta ascritta al proprio dirigente. IL DEFERIMNETO Il Sostituto Procuratore Federale, - letta la relazione d’indagine ed esaminata la documentazione acquisita entrambe presenti in atti; - considerato che il Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Crotone con C.U. n. 18 del 18.11.2010, a seguito della gara del campionato di Seconda Categoria F.C. Belevedere Spinello – U.S. Scandale, disputata in data 14.11.2010, trasmetteva gli atti alla Procura Federale al fine di accertare ulteriori fatti verificatisi in ordine ad una successiva, presunta intimidazione subita, fuori dallo stadio dal direttore di gara; - rilevato che il Comitato Regionale Calabria nel trasmettere gli atti allegava: copia del rapporto arbitrale della gara Belevedere Spinello – Scandale del 14.11.2010, nonché stralcio del comunicato ufficiale del 18.11.2010 del Giudice Sportivo territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone; - rilevato che i il Collaboratore della Procura Federale, incaricato delle indagini, procedeva agli opportuni accertamenti; -atteso che in una prima audizione il sig. Paolo Talarico, arbitro A.I.A. di Catanzaro, riferiva che l’episodio delle offese e delle minacce era avvenuto nelle immediate vicinanze dello stadio con soggetto inizialmente non identificato poiché, dopo la fine della gara, era uscito a piedi dallo stadio di Belevedere Spinello. Nella circostanza – mentre si dirigeva verso la propria autovettura (che si trovava parcheggiata fuori dalla struttura sportiva in questione) – aveva notato un’autovettura Mini (targata BJ679YA), in apparente attesa del passaggio della sua auto. Successivamente, nel transitare con la propria autovettura con i finestrini abbassati, aveva udito il conducente della citata autovettura gridargli:”Catanzarese di Merda. Non capisci un cazzo. Ora scendo e ti rompo il culo. Merda”. A quel punto, arrestata l’autovettura era sceso per chiedere il motivo di tale atteggiamento alla persona in questione, ma l’interlocutore sconosciuto aveva continuato ad inveire ribadendo minacce, ed alla fine, avvedendosi che egli non era per nulla intimorito, aveva desistito da tale atteggiamento ed egli era risalito sull’autovettura; -rilevato che il il sig. Talarico riferiva che a bordo dell’autovettura condotta dalla persona che gli aveva rivolto le minacce e le invettive vi erano altri quattro soggetti , individuati come altrettanti giocatori dello Scandale (indossando ancora le divise sociali) e, avute in visione numero sette fotografie (cartellini di alcuni giocatori dello Scandale), rappresentava di non riconoscere fra tali fotografie né l’aggressore né i quattro giocatori che si trovavano a bordo, precisando come questi ultimi non avevano, comunque, proferito parola mantenendo un atteggiamento neutro rispetto alla condotta adottata dal conducente dell’autovettura; - rilevato, altresì, che il conducente e proprietario dell’autovettura era il sig. Giovanni Daniele, calciatore-dirigente della società Scandale, identificato a seguito di visura operata presso il P.R.A.; - rilevato che il sig. Daniele, convocato al fine di rendere la propria versione dei fatti, pur confermando di essere stato nell’occasione alla guida della Mini, affermava che non aveva proferito né offese né minacce, per come descritto dal sig. Talarico. Il sig. Talarico sosteneva, altresì, che l’unico alterco avvenuto quel giorno che lo aveva visto coinvolto, si era verificato nel traffico del post gara col conducente di una autovettura che bloccava il traffico; - rilevato che nel corso della relativa audizione il sig. Daniele ha dunque confermato di essere effettivo proprietario di una Mini One di colore grigio, targata BJ679YA, riferendo che con tale autovettura si era recato ad assistere alla gara Belvedere Spinello – Scandale del 14.11.2010, accompagnato da due suoi amici, tali Fantasia Francesco e Codispoti Angelo, entrambi non tesserati F.I.G.C.; - rilevato che dopo la lettura delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Paolo Talarico nel corso della sua audizione del 2.2.2011, il sig. Daniele aggiungeva che: 1) quanto riferito dall’arbitro non corrispondeva al vero; 2) all’uscita dello stadio, la sua autovettura si era trovata (casualmente) dietro quella dell’arbitro e, una volta incolonnati per uscire dal paese, dal ciglio della strada, alcuni tifosi del Belvedere avevano iniziato ad inveire contro l’arbitro, riconosciuto in quanto tale, ed a discutere animatamente con lui con la conseguenza che l’autovettura dell’arbitro aveva finito col bloccare il traffico; 3) dopo aver aspettato alcuni minuti ed avendo ricevuto nel frattempo una telefonata nella quale la madre lo avvertiva che alla sorella – che aveva partorito il giorno prima – era stata consegnata dai medici la figlia, ed atteso che l’arbitro continuava a bloccare il traffico, aveva preso a suonare insistentemente il clacson pregandolo di spostare la macchina perché aveva premura, ma l’arbitro aveva continuato nel relativo contegno disinteressato, con conseguenti ulteriori sollecitazioni acustiche e verbali da parte sua; 4) a quel punto il direttore di gara era sceso dall’autovettura e si era avvicinato, mostrandogli il tesserino della Guardia di Finanza e rappresentandogli che doveva smettere di suonare il clacson e di gridare dal finestrino; 5) tale comportamento lo aveva di più innervosito tanto da dire all’arbitro “il tesserino lo dovresti saper usare, questo è un abuso di potere, a me sinceramente che sei un finanziere non interessa niente. Adesso fammi passare”; 6) il direttore di gara gli aveva replicato nel senso che avrebbe preso nota della targa dell’autovettura ed a quel punto lui gli aveva risposto semplicemente “segnati la targa della mia macchina, fai quello che vuoi, l’importante è che mi fai passare che devo andare in ospedale”; 7) l’arbitro allora si era annotato la targa spostando la propria autovettura sì da consentirgli di superarlo e di fare ritorno a casa; 8) nessun giocatore dello Scandale si trovava in quel momento sulla sua autovettura considerato anche il fatto che cinque persone non avrebbero potuto fisicamente occupare la Mini; - rilevato che a seguito di tali dichiarazioni, il Collaboratore della Procura Federale aveva chiesto al sig. Daniele di fornire le generalità esatte delle due persone da lui indicate come presenti al momento dei fatti, oltre a copia della cartella clinica attestante il parto della sorella, avvenuto il giorno prima per come dallo stesso tesserato esplicitamente dichiarato; e che, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati anche mediante lettera raccomandata a/r del 15.2.2011, il tesserato non aveva provveduto a fornire i dati richiesti; - rilevato che in una seconda audizione il sig. Talarico identificava il sig. Daniele attraverso la foto della patente di guida, proprio come la persona che gli aveva rivolto minacce ed invettive. In tale occasione l’arbitro ribadiva che nell’autovettura in questione vi erano almeno altre tre persone con la maglietta dello Scandale sotto il giubbotto; - rilevato che, ai fini della ricostruzione dei fatti in questione, si possono distinguere due distinti episodi: a) il primo relativo alle minacce ed offese rivolte all’arbitro da parte di un individuo, successivamente identificato nel Daniele, avvenuto nei pressi dello stadio; b) il secondo concernente un alterco verificatosi tra le medesime persone, avvenuto in un momento successivo, lungo il tragitto che porta fuori dal paese di Belvedere Spinello; - rilevato che ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S., i rapporti dell’arbitro ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati “in occasione” dello svolgimento della gara e, dunque, non soltanto nel corso della gara medesima, ma anche in una fase anteriore e/o successiva, purché ragionevolmente connessa alla gara in questione, come nel caso in esame; - atteso che le dichiarazioni rese dal Daniele sono rimaste prive di qualsiasi prova ed appaiono come un espediente difensivo. Né sono emersi motivi di rancore da parte del direttore di gara nei confronti del tesserato della società Scandale, che possano porre in dubbio l’oggettività della narrazione; - ritenuto che i fatti ascritti al Daniele Giovanni integrano gli estremi di un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, ed in quanto tali pongono in essere la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art.1 comma 1 C.G.S.; - rilevato che la società Scandale risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio dirigente e tesserato; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulio Bacosi; - visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota prot. nr. 1449/535pf10-11/AM/ma del 14/09/ 2011: DANIELE Giovanni, calciatore-dirigente della società U.S. Scandale, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; Società U.S. SCANDALE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere della condotta ascritta al proprio dirigente e tesserato. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 7 novembre 2011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste nei confronti: di Giovanni DANIELE , calciatore-dirigente della società U.S. Scandale, la squalifica pari a mesi due (2); della Società U.S. SCANDALE l’ammenda di € 500,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti in fase di indagine siano sufficienti ad integrare gli estremi dell’illecito contestato al Daniele per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata e la conseguente responsabilità anche della società Scandale. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare irroga: - a Sig. Giovanni DANIELE, calciatore - dirigente della società U.S. Scandale, la squalifica pari a mesi DUE (2) e precisamente fino al 9 GENNAIO 2012, - alla Società U.S. SCANDALE l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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