COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.19 del Sig. MULTARI Fortunato (Società .S.SD. Polistena) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (inibizione fino al 26.02.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.19 del Sig. MULTARI Fortunato (Società .S.SD. Polistena) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (inibizione fino al 26.02.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante; RILEVATO - che il reclamante chiede un'equa riduzione della sanzione rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame; - che dal supplemento di rapporto risulta che il Multari, dirigente della società Polistena, dopo essere stato espulso per proteste, entrava abusivamente sul terreno di gioco, poggiava una mano sulla spalla del direttore di gara senza provocargli dolore, tenendo nei suoi confronti un comportamento irriguardoso, ed, invitato ad allontanarsi, proferiva nei confronti dell'arbitro minacce, ritardando l'uscita dal campo per oltre due minuti, durante i quali il direttore di gara era costretto a sospendere la partita; -che per la rimanente durata della gara, dalla tribuna, proferiva ripetute offese all'indirizzo dell'arbitro; - che a parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal giudice sportivo è eccessiva, dovendosi commisurare all’effettivo comportamento del reclamante, il quale poggiava la mano sul braccio del direttore di gara al solo fine di richiamare la sua attenzione e successivamente, pur avendo abbandonato il recinto di gioco, stazionava fuori dal campo prima di sistemarsi in tribuna, senza opporre alcun rifiuto. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione a carico di MULTARI Fortunato fino al 26 GENNAIO 2012 e dispone restituirsi la tassa.
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