COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.21 della Società A.S.D. COTRONEI 1994 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (squalifica del calciatore STASI Alessandro fino al 26.04.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.21 della Società A.S.D. COTRONEI 1994 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (squalifica del calciatore STASI Alessandro fino al 26.04.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al Signor Stasi Alessandro, per aver lanciato il pallone contro l’arbitro colpendolo allo stomaco senza conseguenze, è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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