COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.22 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 28.10.2011 (squalifica del calciatore MAZZEI Antonio per SEI gare effettive, squalifica del calciatore LIA Francesco per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore FERRO Manuel per DUE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.22 della Società A.S. SERSALE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.49 del 28.10.2011 (squalifica del calciatore MAZZEI Antonio per SEI gare effettive, squalifica del calciatore LIA Francesco
per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore FERRO Manuel per DUE gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
preliminarmente si dichiara inammissibile il reclamo per il calciatore Ferro Manuel, per la squalifica di due gare effettive, ai sensi
dell’art.45 comma 3, lettera a) del CGS;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Mazzei Antonio, per aver messo uno sgambetto
all’arbitro e per aver rivolto allo stesso offese e minacce dopo l’espulsione, e al calciatore Lia Francesco, per offese e minacce, è
congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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