COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA MIRABELLA ECLANO / AGROPOLI DEL 29.10.2011 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA MIRABELLA ECLANO / AGROPOLI DEL 29.10.2011 – ECCELLENZA
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Mirabella Eclano, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Ruggiero Gennaro, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura del reclamo proposto, nonché dal referto arbitrale, si evince che, sebbene il calciatore Ruggiero Gennaro abbia assunto un comportamento antisportivo nei confronti di un avversario, la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice di prime cure debba ritenersi sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità del fatto commesso dal calciatore medesimo. P.Q.M. DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Mirabella Eclano, riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Ruggiero Gennaro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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