COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOCCAVO CALCIO – GARA AGNANO / SOCCAVO CALCIO DEL 30.10.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOCCAVO CALCIO – GARA AGNANO / SOCCAVO CALCIO DEL 30.10.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Soccavo Calcio, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo è stato trasmesso (in data 8.11.2011, a mezzo plico raccomandata postale: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società reclamante, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale erano state inflitte, alla società medesima, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 200,00 ed, infine, avverso la sanzione della squalifica, per tre giornate di gare, a carico del calciatore Vincenzo Bevilacqua. Deve, tuttavia, osservarsi che l’atto è privo della firma del presidente che lo ha redatto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 33, comma 5, C.G.S. che indica la firma del reclamo, da parte di chi ne abbia titolo, quale elemento sostanziale affinché esso venga preso in esame. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Soccavo Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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