• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 74. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ARMANDO CICALESE (ALL’EPOCA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ANDREA IANNELLA (ALL’EPOCA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 74. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ARMANDO CICALESE (ALL’EPOCA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ANDREA IANNELLA (ALL’EPOCA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 ottobre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 17 giugno 2010, protocollo 8967/1290, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA:
alla riunione del 31 ottobre 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico dei sigg. Cicalese Armando e Iannella Andrea, la sanzione dell’inibizione per mesi tre cadauno; a carico della società Ebolitana 1925, l’ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, dagli atti documentali acquisiti e dalle stesse ammissioni del tesserato Salvatore Nastri, emerse in sede di audizione avanti al Collaboratore della Procura Federale, è risultato che il sig. Salvatore Nastri ha effettivamente svolto il ruolo di allenatore per la società A.S.D. Ebolitana 1925, sebbene fosse già tesserato, per la stessa stagione sportiva 2009/2010, con la società Pomigliano Calcio; rilevato, pertanto, che è ascrivibile ai presidenti sigg. Armando Cicalese ed Andrea Iannella, che in quell’anno sportivo si sono succeduti alla guida della società, una condotta in violazione degli articoli del Codice di Giustizia Sportiva e delle Norme Organizzative Interne, richiamati in epigrafe; tanto premesso, giudica, tenuto doverosamente conto anche del lungo periodo di tempo intercorso, nonché preso atto che la responsabilità della vicenda debba essere ripartita tra i due nominati presidenti, di dover infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Cicalese Armando e del sig. Iannella Andrea, l’inibizione per giorni quindici a ciascuno; a carico della società Ebolitana 1925, l’ammenda di euro 500,00. In merito, poi, alla posizione dell’allenatore, sig. Salvatore Nastri, dichiara il non luogo a provvedere, verificato l’autonomo atto di deferimento, a suo carico, disposto presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei Sigg. Cicalese Armando e Iannella Andrea, all’epoca dei fatti presidenti della società A.S.D. Ebolitana 1925, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ciascuno; a carico della società A.S.D. Ebolitana 1925, l'ammenda di euro 500,00; dichiara il non luogo a provvedere in ordine all’allenatore, sig. Salvatore Nastri, preso atto che a suo carico è stato disposto deferimento presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.
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Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 74. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ARMANDO CICALESE (ALL’EPOCA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ANDREA IANNELLA (ALL’EPOCA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA 1925: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"