COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA OPICINA avverso i provvedimenti conseguiti alla gara OPICINA – ISONZO del 24.09.2011 (Juniores Provinciali) assunti dal GST in c.u. n. 9 del 06.10.2011 Del. Trieste

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA OPICINA avverso i provvedimenti conseguiti alla gara OPICINA - ISONZO del 24.09.2011 (Juniores Provinciali) assunti dal GST in c.u. n. 9 del 06.10.2011 Del. Trieste Con tempestivo reclamo, inoltrato correttamente alla controparte, la Pol. OPICINA impugnava il provvedimento assunto dal GST della Delegazione di Trieste in c.u. 9 del 06.10.2011 con cui il GST, su ricorso dell’ISONZO, aveva così provveduto: “- visto il reclamo presentato nei termini e nei modi prescritti dalle Norme in vigore, dall'A.S.D. ISONZO, con raccomandata spedita il 28/09/2011, avverso la posizione irregolare del calciatore Alberto POLLA (matricola della F.I.G.C n. 4.455.096), schierato dalla POL. OPICINA in data 24/09/2011 nella gara POL. OPICINA - A.S.D. ISONZO, valevole per la 1ª giornata del girone di andata del Campionato Provinciale Juniores disputatasi il 24/09/2011 a Opicina e conclusasi con il risultato di 1-1; - vista l'attestazione dell'invito del predetto reclamo alla controparte, regolarmente allegata dall A.S.D. ISONZO al reclamo stesso, così come stabilito dall'art.46, punto 5 del C.G.S.; - rilevato che l'A.S.D. ISONZO, nel proprio gravame ha eccepito che il calciatore Alberto POLLA, schierato dalla POL. OPICINA nella gara suindicata, "risultava, come da Comunicato Ufficiale n. 12 del 19/08/2011, ancora squalificato per sei gare effettive"; - esperiti gli opportuni accertamenti ed eccettato che: - il calciatore Alberto POLLA, nato il 11/11/1991, risultava ancora gravato da ulteriori sei giornate di squalifica (vedasi C.U. n. 12, del 19/08/2011 del Comitato Regionale del Friuli V.G. della F.I.G.C./L.N.D.) P.Q.M. a) si infligge nei confronti della Società POL. OPICINA, ai sensi degli artt. 17, punti 1 e 5, lett. A e 18, punto 2, del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara POL. OPICINA - A.S.D. ISONZO con il punteggio di 0-3; b) ammenda alla società POL. OPICINA di euro 100,00; c) infligge al calciatore Alberto POLLA la squalifica di un ulteriore giornata di gara; d) dispone a carico del sig. Luigi CADELLI, Dirigente Accompagnatore della POL. OPICINA, l'inibizione fino al 21/10/2011 ai sensi dell. art.19, punto 1, lett. h del C.G.S.; e) dispone la restituzione della tassa reclamo a favore dell'A.S.D. ISONZO, ai sensi dell'art.33, punto 13 del C.G.S..” La controparte non ha fatto pervenire memorie nei termini. La questione è di puro diritto, ed è data dalla risposta al quesito che può essere così posto: in quale competizione dovrà scontare le ulteriori sei gare di squalifica il calciatore Juniores cui viene inflitta la squalifica per sette giornate effettive, che come regola devono essere scontate integralmente nel campionato di competenza (art. 22/3 C.G.S.), e che di fatto ne può scontare solamente una giacché il campionato finisce e, a fare tempo dalla stagione sportiva successiva, il calciatore non rientra più nella categoria Juniores per superati limiti di età? La normativa può non apparire particolarmente chiara, nonostante i ripetuti interventi interpretativi della Corte Federale e riformativi del Legislatore Federale. Attualmente la situazione è la seguente. L’art. 22/3 C.G.S. dispone la regola: 3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Andiamo allora a leggere al comma 6 del medesimo articolo 22 C.G.S. dapprima la continuazione della regola: 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. E successivamente, in prosecuzione, l’eccezione alla regola: Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato (1) società, anche nel corso della stagione, o (2) categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3.. Il calciatore in oggetto non ha cambiato (1) società, né ha cambiato (2) categoria nell’ambito del SGS, giacché la categoria Juniores non è posta sotto l’egida del SGS. Ne deriva che la fattispecie è disciplinata dalla regola dell’art. 22/3 e 22/6: iI calciatore deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, nella stagione successiva. Ma a questo punto, la CDT non può nascondersi che il calciatore è impossibilitato a partecipare ordinariamente al campionato Juniores, per superati limiti di età, e che pertanto l’unico campionato di sua competenza è quello seniores, disputato dalla prima squadra. La squalifica deve trovare afflittività, ma nella fattispecie potrà farlo solamente in quel campionato seniores, perché il calciatore non ha più titolo per giocare (ordinariamente) nel campionato di categoria. A questo punto si inserisce la facoltà aggiunta da parte della Federazione, che permette al calciatore nato nel 1991 di disputare da “fuori quota” le gare del campionato Juniores, al quale -ripetiamo- non avrebbe titolo. Ebbene, da interpretazione che alla CDT appare logica, va seguita la la tipologia della sanzione, che non è data dall’art. 19/f) C.G.S.: “squalifica a tempo determinato” ma è data dall’art. 19/e) C.G.S.: “squalifica per una o più giornate di gara”. Così, le giornate di gara devono contemplarsi con riferimento alle gare della prima squadra, unico campionato di competenza del calciatore, e non possono contemplarsi con riferimento al campionato in cui quel calciatore non avrebbe titolo per superati limiti di età. Non ci sono divieti per quel calciatore a disputare da “fuori quota” gare della categoria Juniores, perché quella categoria non gli appartiene. Diversamente, questi resterebbe impedito a disputare gare in due diversi campionati, che giocano in giornate di gara diverse, il che impedirebbe di adeguatamente computare il numero di giornate di gara scontate ai fini della squalifica. La revoca del provvedimento del GST travolge anche le sanzioni collaterali della giornata ulteriore di squalifica al calciatore POLLA Alberto, della squalifica del Dirigente CADELLI Luigi e della ammenda di euro 100 alla Società, che non sarebbero autonomamente impugnabili perché poste sotto la soglia di cui all’art. 45 C.G.S.. P.Q.M. La CDT FVG riconosce come fondato il reclamo della Pol. OPICINA, revoca integralmente il provvedimento del GST e dispone per il non addebito della tassa reclamo.
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