COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Ubaldo VISENTIN, Presidente della Società A.S.D. BUIESE; b) A.S.D. BUIESE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Ubaldo VISENTIN, Presidente della Società A.S.D. BUIESE; b) A.S.D. BUIESE. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 27.06.2011 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) Ubaldo VISENTIN nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. BUIESE per rispondere “ della violazione dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma. 1 lett. a) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia. relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di “I^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”; - b) la Società A.S.D. BUIESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. in riferimento alla violazione ascritta al suo Presidente.- Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per l’iscrizione dell’A.S.D. BUIESE al campionato di appartenenza (I^ Categoria) secondo quanto disposto dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2010 ed “in particolare, per non avere i suoi Dirigenti rispettato il termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione del campionato 2010/2011”. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 13.10.2011.- Il dibattimento. All’udienza del 13.10.2011 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e il Sig. Nadi COMORETTO nella sua qualità di Segretario della soc. deferita munito dei poteri di rappresentanza della stessa; nessuno è invece comparso per il sig. Ubaldo Visentin. Nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie difensive.- Le conclusioni. Il sig. Nadi COMORETTO per la Società sportiva da lui rappresentata, ha chiesto in via preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: sanzione finale: ammenda di € 80,00 (Pena base € 120,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.).- Quanto al sig. Ubaldo VISENTIN, Presidente della società deferita non comparso dinnanzi alla CDT, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto invece l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per gg 15- La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010 rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità.- Tanto premesso la C.D.T. accoglie l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti relativamente alla posizione societaria reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata. – La CDT ritiene inoltre altrettanto giustificata ed equa la richiesta sanzionatoria formulata dal Sostituto Procuratore Federale nei confronti del sig. Ubaldo VISENTIN.- P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide: 1) ritenuta la responsabilità di Ubaldo VISENTIN, Presidente della A.S.D. BUIESE all’epoca dei fatti a lui contestati, infligge allo stesso l'nibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 15 (quindici); Visto l’art. 23 2° c. C.G.S.: 2) Applica all’ A.S.D. BUIESE la sanzione dell’ammenda di € 80,00- (ottanta)
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