COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di GAZZOLA ARLINO e della ASD. NUOVA CALCIO POCENIA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di GAZZOLA
ARLINO e della ASD. NUOVA CALCIO POCENIA
Il deferimento
Con raccomandata dd.26 giugno 2011,il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S.,
disponeva il deferimento nei confronti di:
- GAZZOLA Arlino, Presidente della ASD. NUOVA CALCIO POCENIA, per la violazione dell’art.
1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera a) del Regolamento LND, siccome
integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato
Ufficiale”.
Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare attestazione di
disponibilità di un impianto sportivo omologato entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.;
- ASD. NUOVA CALCIO POCENIA per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.“ per la
violazione ascritta al proprio Presidente”.
La convocazione
Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale
avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 13.10.2011. I deferiti non
facevano pervenire memorie nei termini.
Il dibattimento
All’udienza dd.13.10.11, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata
dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; il sig. GAZZOLA Arlino, per sé ed in
rappresentanza della società da lui presieduta.
Le conclusioni
Il sig. GAZZOLA chiedeva di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della
sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in
10 (dieci) giorni di inibizione per sé (pena base gg 15 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed €
40,00(quaranta/00) di ammenda per la società (pena base € 60,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS).
La motivazione
La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale
appare pacifica.
Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società
dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 24.07.2010, a curare tutti gli adempimenti
necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, III^ Categoria), precisando,
altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare.
L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei
deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto
oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della
colpa.
Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate,
visti gli artt. 23 e 24 CGS,
decide
- di inibire il Presidente GAZZOLA Arlino per giorni 10 (dieci);
- di comminare alla società ASD. NUOVA CALCIO POCENIA l’ammenda di € 40,00 (quaranta/00).
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