COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA DEL PLAVIGNANO PAMELA, PRESIDENTE DELL’A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA DEL PLAVIGNANO PAMELA, PRESIDENTE DELL’A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 22.5.2011, ha trasmesso alla Procura federale gli atti relativi a presunte violazioni regolamentari consumate dal Sig. MICHELANGELO CIOFFI, allenatore di calcio a 5, che nella stagione 2010/2011 avrebbe svolto attività di tecnico della Società A.S.D. VIRTUS MONTEROSI, rivestendo in contemporanea anche la qualifica di dirigente della consorella A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO. L’incaricato della Procura Federale, esperite le opportune indagini presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ha accertato che il Sig. CIOFFI MICHELANGELO è risultato abilitato quale allenatore di calcio a 5 con ultimo tesseramento della stagione 2010/2011, a favore dell’A.S.D. VIRTUS MONTEROSI. Ha altresì esaminato le distinte di gara della Società VEJO LAZIO CALCETTO, partecipante al Campionato di Serie C Femminile, ove ha riscontrato in sette liste di gara – dall’11.12.2010 al 5.2.2011 – l’inserimento del Sig. CIOFFI MICHELANGELO quale Dirigente e che nella distinta di gara del 9.4.2011 della Società A.S.D. VIRTUS MONTEROSI è stato inserito come allenatore della predetta Società. Il Collaboratore della Procura Federale, considerato che per la violazione posta in essere dal Sig. CIOFFI MICHELANGELO, iscritto nei ruoli del Settore tecnico, provvederò con autonomo atto di deferimento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, di trasmettere gli atti relativi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per le valutazioni del caso, ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare, la Sig.ra DEL PLAVIGNANO PAMELA, Presidente della A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO per le violazioni indicate in titolo, per avere autorizzato, consentito e non impedito al Sig. CIOFFI di svolgere attività per la squadra del VEJO, in assenza di un suo tesseramento ed anche in considerazione che nella stessa stagione sportiva risultava tesserato quale tecnico della Società VIRTUS MONTEROSI, pur non avendone titolo. Ha conseguentemente deferito la Società VEJO LAZIO CALCETTO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le responsabilità ascrivibili al proprio Presidente ed al tecnico CIOFFI MICHELANGELO, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione a cui era presente il solo Rappresentante della Procura Federale, mentre per i deferiti nessuno compariva né venivano inviate memorie difensive. Conclude il Rappresentante della Procura federale affermando la responsabilità dei deferiti chiedendo per il Presidente DEL PLAVIGNANO PAMELA l’inibizione per mesi 3 e per la Società VEJO LAZIO CALCETTO l’ammenda di € 500,00. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità del deferiti, così come contestata dall’Organo Requirente, ritenendo congrue le sanzioni proposte in relazione alle violazioni ascritte ai deferiti. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili di tutte le violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare a carico del Presidente DEL PLAVIGNANO PAMELA l’inibizione per mesi 3 e per la società A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO l’ammenda di € 300,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it