COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FATTORI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 C5 DEL 19.10.2011 (Gara: ATLETICO CIVITAVECCHIA – VALENTIA C5 del 15.10.2011 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FATTORI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 C5 DEL 19.10.2011 (Gara: ATLETICO CIVITAVECCHIA – VALENTIA C5 del 15.10.2011 – Campionato C5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società ATLETICO CIVITAVECCHIA C5 si è dogliate della decisione del Giudice Sportivo Territoriale concernente la squalifica del calciatore FATTORI, deducendo che, nella circostanza, il predetto giocatore, si sarebbe limitato a poggiare una mano su di un fianco dell’arbitro, in reazione all’imminente espulsione nei suoi confronti e non pizzicandolo. La ricorrente contesta, quindi, il contenuto del referto arbitrale circa l’episodio che, così narrato dal direttore di gara, presenterebbe elementi di voluta accentuazione di un banale gesto di protesta. Per tali motivi la reclamante chiede una sostanziale riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), le argomentazioni della reclamante appaiono prive di fondamento: infatti, l’arbitro rappresenta con chiarezza il comportamento del calciatore e attore, il quale, in seguito ad una decisione, stringeva con una mano il fianco destro dello stesso direttore di gara, Il gesto del FATTORI peraltro, pur denotando una singolare e riprovevole condotta invasiva nei confronti dell’arbitro, non era causa di alcun danno fisico, talchè la sanzione inflitta può essere lievemente ridimensionata. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore FATTORI FABRIZIO a 5 giornate effettive di gara. La tassa reclamo va restituita.
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