COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2012 A CARICO DEL CALCIATORE GALLI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 DEL 12.10.2011 (Gara: VIGOR PERCONTI – ATLETICO MARINO dell’8.10.2011 – Campionato C5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2012 A CARICO DEL CALCIATORE GALLI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 DEL 12.10.2011
(Gara: VIGOR PERCONTI – ATLETICO MARINO dell’8.10.2011 – Campionato C5 C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che la reclamante descrive nel proprio ricorso una versione dei fatti del tutto diversa, nel quale pone in evidenza che, a fine gara, il calciatore GALLI DAMIANO rientrava sul terreno di giuoco, al solo scopo di chiedere all’arbitro spiegazioni sul motivo della sua espulsione e nella circostanza lo abbracciava per il collo, senza provocargli alcun tipo di danno fisico.
Ascoltato l’arbitro, il quale in sede di audizione ha confermato integralmente quanto riportato sul referto originario in cui ha precisato che il calciatore GALLI, espulso per doppia ammonizione, lo salutava stringendogli con forza la mano e al termine dell’incontro, l’atleta in questione gli si avvicinava e nel chiedergli spiegazioni gli poggiava un braccio sul collo senza alcun atteggiamento di natura violenta e senza provocargli dolore.
Considerato quindi che il gesto del GALLI, tenuto a fine gara, è da considerarsi come un atteggiamento particolarmente irriguardoso e non certamente tendente a procurare danni fisici alla persona dell’arbitro stesso.
Detto ciò, questa Commissione è dell’avviso che le argomentazioni poste in essere dalla ricorrente sono da considerarsi assumibili e che, pertanto, la sanzione a carico del GALLI debba essere ricondotta entro limiti di minore entità e rapportata agli abituali parametri adottati in casi del genere.
Conseguentemente, questo Organo di Giustizia Sportiva;
DELIBERA
Di accogliere il ricorso in argomento e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore GALLI DAMIANO al 31.12.2011.
La tassa reclamo va restituita.
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