COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ROSA ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 16 DEL 3.11.11 (Gara: EUROSPORT CLUB MANIA – VIRTUS POLI del 29.10.2011 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ROSA ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 16 DEL 3.11.11 (Gara: EUROSPORT CLUB MANIA – VIRTUS POLI del 29.10.2011 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: nel proprio reclamo la Società VIRTUS POLI si duole della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale concernente la squalifica del calciatore ROSA ALBERTO, deducendo che, nella circostanza, il predetto giocatore, espulso per doppia ammonizione, avrebbe spinto involontariamente l’arbitro con le mani, per spiegare a quest’ultimo le ragioni del proprio comportamento. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della sanzione irrogata. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede (art. 35 del C.G.S.), l’arbitro ha descritto dettagliatamente il comportamento del calciatore, il quale, invitato dal Direttore di gara ad uscire dal terreno di gioco, a seguito dell’espulsione spintonava l’arbitro ed abbandonava il campo soltanto grazie all’intervento dei propri compagni. Pertanto, questa Commissione ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VIRTUS POLI e, per l’effetto, di confermare la squalifica del calciatore ROSA ALBERTO sino al 9.12.2011. La tassa reclamo va incamerata.
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