COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 – Procura Federale – Deferimento dei signori Alessio Graglia e Cristiano Cattaneo, tesserati AS Ponente Calcio Sanremo per violazione dell’art. 1/1 CGS e dell’AS Ponente Calcio Sanremo per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 - Procura Federale - Deferimento dei signori Alessio Graglia e Cristiano Cattaneo, tesserati AS Ponente Calcio Sanremo per violazione dell’art. 1/1 CGS e dell'AS Ponente Calcio Sanremo per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Con atto del 27 settembre 2011 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare, per violazione dell’art. 1 c. 1 CGS: Alessio Graglia, presidente dell’AS Ponente Calcio Sanremo, A: per aver consentito o, comunque, non impedito al tecnico abilitato Riccardo Balestra nella stagione 2008-2009 e sino a novembre 2008, di svolgere attività di allenatore a favore dell’AS Ponente Calcio Sanremo, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società, così inserendo il suo nominativo in alcune gare ufficiali; B: per aver proposto, concordato e sottoscritto una richiesta di emissione tessera di tecnico della prima squadra a favore del signor Riccardo Balestra, pur nella consapevolezza che la stessa non potesse avere efficacia alcuna perché al momento la funzione di allenatore della prima squadra era svolta da altro tecnico in costanza di tesseramento; C: per aver omesso ogni controllo sulla firma apposta sulla richiesta di tesseramento del tecnico Balestra Riccardo, atteso che la sottoscrizione è apparsa “ictu oculi” apocrifa; Cristiano Cattaneo, segretario dell’AS Ponente Calcio Sanremo, per avere, nella sua qualifica di dirigente addetto ai tesseramenti, predisposto e redatto una richiesta di emissione tessera di tecnico a favore del signor Riccardo Balestra, pur essendo a conoscenza che la stessa sarebbe stata inficiata risultando a quel momento un altro tecnico alla guida della prima squadra. Con lo stesso atto è stata deferita la società AS Ponente Calcio Sanremo per responsabilità diretta e oggettiva a’ sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. All’odierna riunione sono assenti le parti deferite, che non si sono avvalse della facoltà di depositare, nei termini, memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti con le seguenti richieste sanzionatorie: Alessio Graglia, presidente AS Ponente Calcio Sanremo: inibizione temporanea per mesi quattro; Cristiano Cattaneo, segretario AS Ponente Calcio Sanremo: inibizione temporanea per mesi due; AS Ponente Calcio Sanremo: ammenda € 400,00. Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni contestate. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle misure sanzionatorie proposte dalla Procura Federale ritenute appropriate ai fatti commessi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al signor Alessio Graglia la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro e al signor Cristiano Cattaneo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due, e condanna l’AS Ponente Calcio Sanremo, quale responsabile diretta e oggettiva a’ sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, al pagamento dell’ammenda di € 400,00.
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