COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo GSD Arsenalspezia avverso la squalifica dell’allenatore Enrico Corselini fino al 13.10.2016, l’ammenda di € 200,00 e la sanzione aggiuntiva ex art. 19 primo comma lett. h C.G.S. Gara Arsenalspezia – Vecchio Levanto del 9.10.2011 Campionato Prima Categoria.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 - Reclamo GSD Arsenalspezia avverso la squalifica dell'allenatore Enrico Corselini fino al 13.10.2016, l’ammenda di € 200,00 e la sanzione aggiuntiva ex art. 19 primo comma lett. h C.G.S. Gara Arsenalspezia – Vecchio Levanto del 9.10.2011 Campionato Prima Categoria. Secondo gli atti ufficiali l’allenatore del GSD Arsenalspezia Enrico Corselini colpiva, a fine gara, l’arbitro con un pugno al collo a causa del quale il d.g. era stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Lavagna dove era trattenuto in osservazione per una notte con la diagnosi di contusione intercervicale e occipitale sn. e distorsione cervicale. Dopo di che era stato dimesso con prognosi di giorni 15 giorni s.c.. Il Giudice Sportivo assumeva a carico del signor Enrico Corselini, allenatore della società Arsenalspezia, i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe. Avverso tali sanzioni è insorta la Società che, con rituale reclamo e a voce tramite il suo difensore, chiede la riduzione della squalifica, la riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione accessoria. Ritiene l’istante che, visti i buoni precedenti disciplinari del Corselini e che il gesto fu commesso istintivamente senza premeditazione, le sanzioni debbano essere contenute in misura meno pesante e la sanzione accessoria ex art. 19 comma 1 lett. h CGS. debba essere annullata. Da quanto riferito dal direttore di gara appare palese che nel gesto vi fu premeditazione perché compiuto a fine gara dopo l’allontanamento del Corselini dal terreno di gioco, avvenuto pochi minuti prima. A ciò aggiungendo le conseguenze lesive subite dall’arbitro e certificate dalla struttura pubblica, non si può che ritenere congrua la squalifica irrogata in primo grado e l’ammenda di € 200,00 inflitta a’ sensi del C.U. 75/A della FIGC. Quanto alla sanzione aggiuntiva ex art. 19 comma 1 lett. h CGS, le motivazioni addotte dal primo giudice non sono sufficienti a giustificarla in mancanza di precedenti specifici del soggetto in fatti di violenza fisica consumata sull’arbitro. Inoltre, alcune di tali motivazioni hanno già concorso alla determinazione della sanzione principale, irrogata nella misura massima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla soc. Arsenalspezia, la Commissione Disciplinare delibera l’annullamento della sanzione aggiuntiva ex art. 19 c. 1 lett. h inflitta all’allenatore Enrico Corsellini. Fermo il resto. La tassa reclamo va restituita.
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